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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16085/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione regionale che aveva annullato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione IRPEF/IVA relativa all'anno d'imposta 2001. Il ricorso per revocazione era fondato su un asserito errore di fatto revocatorio: la Corte, nel ritenere tempestivo il ricorso per cassazione dell'Agenzia, avrebbe erroneamente indicato come data di consegna dell'atto per la spedizione postale il 15 ottobre 2012, mentre dalla relata di notifica emergerebbe il 29 ottobre 2012; ciò renderebbe tardiva l'impugnazione rispetto al termine lungo annuale. L'Agenzia è rimasta intimata e non ha svolto attività difensiva nel giudizio di revocazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il preteso errore non fosse revocatorio, perché la data di consegna dell'atto e la regolarità della notificazione erano già state oggetto di valutazione nel provvedimento revocando: in presenza di un punto controverso deciso dal giudice, l'eventuale errore si trasforma in errore di giudizio e non è deducibile ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Inoltre, dall'esame del fascicolo emergeva una prima consegna dell'atto per la spedizione al 15 ottobre 2012 e una seconda consegna al 29 ottobre 2012, senza che il ricorrente avesse dedotto nulla sulla dinamica del mancato perfezionamento della prima notificazione. La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui, quando una notificazione non vada a buon fine per causa non imputabile al notificante, la rinnovazione deve essere immediata e comunque entro il limite della metà dei termini di cui all'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali provate rigorosamente. Sono state poste a carico del ricorrente le conseguenze sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio è configurabile solo come falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non quando il fatto sia stato già oggetto di controversia e di decisione nel provvedimento impugnato.

  • art. 2697 c.c.

    Il richiamo serve a chiarire che il carattere controverso del fatto rilevante esclude l'errore percettivo revocatorio; non si tratta del fatto da provare in senso probatorio, ma del fatto percepito direttamente dal giudice.

  • art. 325 c.p.c.

    Il termine richiamato è il parametro massimo entro cui, in caso di notificazione non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, la rinnovazione va compiuta con immediatezza, salvo prova di circostanze eccezionali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    La cartella era stata emessa in sede di controllo formale della dichiarazione del contribuente.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto non è esperibile quando il presunto errore riguardi un fatto che il giudice revocando abbia già esaminato e sul quale abbia espresso una valutazione, poiché in tal caso l'errore è di giudizio e non percettivo.
  • L'errore revocatorio presuppone una falsa rappresentazione immediata e oggettiva della realtà processuale, desumibile dagli atti senza passaggi valutativi o inferenziali; non basta contestare l'esito dell'apprezzamento probatorio del giudice.
  • Se una notificazione non si perfeziona per cause non imputabili al notificante, la parte deve attivare senza ritardo una nuova notificazione, mantenendo la tempestività attraverso una rinnovazione immediata entro il limite della metà del termine di impugnazione, salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
  • Quando il resistente non svolge difese nel giudizio di revocazione, non si provvede alla regolazione delle spese tra le parti, ma può trovare applicazione l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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