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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23390/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate ha attribuito a punti di intercettazione di linea di una rete di metanodotti la categoria catastale D/7 e una rendita diversa da quella proposta dalla contribuente tramite DOCFA, che aveva invece chiesto il classamento in E/9. La società ha impugnato l'atto sostenendo che il cespite, pur inserito in un impianto industriale, fosse strumentale a un pubblico servizio di trasporto/distribuzione del gas e, soprattutto, privo di autonomia funzionale e reddituale, quindi non classificabile nella categoria D ma nella residuale E/9. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme catastali e dell'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, per avere la sentenza d'appello valorizzato solo la destinazione industriale del bene senza verificare la sua autonomia funzionale e reddituale; dall'altro, l'omesso esame delle caratteristiche strutturali e funzionali del cespite, composto da apparecchiature di sezionamento e intercettazione prive di funzione autonoma rispetto alla condotta. L'Agenzia ha eccepito anche la tardività del ricorso.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo tempestivo il ricorso perché il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. va computato con l'aggiunta della sospensione feriale. Nel merito ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, perché la sentenza impugnata non aveva applicato correttamente l'art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, avendo escluso la categoria E/9 solo per la strumentalità del bene all'attività industriale, senza verificare la mancanza di autonomia funzionale e reddituale. La Corte ha cassato la sentenza regionale e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente e riconoscendo la correttezza del classamento in E/9. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine di decadenza dall'impugnazione va calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali.

  • art. 155 c.p.c.

    Nel computo dei termini mensili o annuali si applica la computazione civile, non ex numero ma ex nominatione dierum.

  • art. 2963 c.c.

    Il decorso del termine mensile o annuale si compie allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale.

  • L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1

    I giorni del periodo 1-31 agosto non si computano ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

  • art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in L. n. 286 del 2006

    "nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"

    È la norma decisiva: nelle categorie E non possono essere inclusi cespiti aventi autonomia funzionale e reddituale; viceversa, beni privi di tale autonomia restano nella categoria E, anche se accessori ad altri immobili o impianti.

  • art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939

    Rileva per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari costruite per speciali esigenze industriali o commerciali, in quadro coordinato con le altre norme catastali.

  • art. 8 d.P.R. n. 1142 del 1949

    La categoria E riguarda immobili che, per singolarità delle caratteristiche, non sono raggruppabili in classi; il gruppo D concerne invece immobili costruiti o adattati per speciali esigenze industriali o commerciali.

  • art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992

    Viene richiamato solo come contesto sull'esenzione ICI per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie E.

  • art. 5 r.d.l. n. 652 del 1939

    È unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, sia di per sé utile e atta a produrre un reddito proprio.

  • art. 40 d.P.R. n. 1142 del 1949

    È distinta unità immobiliare ogni fabbricato o porzione che, secondo l'uso locale, rappresenti un cespite indipendente.

  • art. 2, commi 1 e 3, d.m. n. 28 del 1998

    L'unità immobiliare deve avere potenzialità di autonomia funzionale e reddituale; anche manufatti prefabbricati o costruzioni fisse al suolo vi rientrano solo se dotati di tali requisiti.

  • D.M. Ministero dello Sviluppo economico 17 aprile 2008, allegato A, punto 1.2

    Serve a descrivere i punti di intercettazione di linea come aree destinate a valvole e pezzi speciali con funzioni di intercettazione, smistamento e lancio/ricezione di apparati di pulizia e ispezione delle condotte.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il deposito della memoria nella fase camerale.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale delle categorie speciali e particolari il dato decisivo non è la mera strumentalità del bene rispetto a un'attività di pubblico interesse o a un'attività imprenditoriale, ma la presenza o l'assenza di autonomia funzionale e reddituale del cespite.
  • Un bene può essere ricondotto alla categoria E/9 quando, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, non sia autonomamente utilizzabile né produca un reddito proprio, risultando sostanzialmente accessorio e non classificabile in altra categoria.
  • Ai fini del classamento, il giudice deve verificare specificamente i requisiti di autonomia funzionale e reddituale del singolo cespite; è erronea la decisione che fondi il classamento solo sulla sua inserzione in un impianto industriale o sulla natura non temporanea del sito.
  • La Corte di cassazione può accogliere il ricorso anche per una diversa ragione giuridica rispetto a quella espressamente sviluppata dal ricorrente, purché la questione sia fondata sui fatti già allegati e non comporti modifica officiosa della domanda o introduzione di eccezioni nuove.
  • Nel computo del termine semestrale per l'impugnazione, quando opera la sospensione feriale, i giorni di agosto vanno aggiunti al termine di decadenza secondo la regola della computazione civile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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