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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35277/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui l'autorità amministrativa aveva irrogato una sanzione pecuniaria per avere installato e consentito l'uso, in un esercizio pubblico, di sei apparecchi da intrattenimento senza la licenza di polizia prescritta, in locali dove si svolgeva anche raccolta di scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione. I giudici di merito avevano ritenuto legittima la sanzione, affermando che per l'installazione di tali apparecchi nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa è comunque necessaria la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. I ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 56 TFUE, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali UE, nonché degli artt. 2697 c.c., 6, comma 11, d.lgs. 150/2011 e 421 e 437 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente posto a loro carico l'onere di provare i beni oggetto di cessione gratuita e la sproporzione della misura prevista dal bando concessorio, oltre a supplire indebitamente con poteri istruttori officiosi a lacune probatorie radicali; con il secondo hanno dedotto l'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 TFUE, chiedendo di sottoporre varie questioni sulla compatibilità del sistema nazionale di concessioni e delle norme del T.U.L.P.S. con il diritto dell'Unione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché confuso, non riconducibile con chiarezza a uno dei vizi tipizzati dell'art. 360 c.p.c. e perché le censure miravano in sostanza a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla proporzionalità della misura restrittiva, accertamento non sindacabile in cassazione se congruamente motivato. Ha escluso anche la violazione dell'onere della prova, osservando che la Corte territoriale non si era limitata a far ricadere sui ricorrenti le conseguenze di una lacuna probatoria, ma aveva comunque valutato gli elementi disponibili, ritenendo la misura adeguata e proporzionata. Ha inoltre escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando la giurisprudenza europea già chiarificatrice sul sistema concessorio nel settore dei giochi d'azzardo e sulla possibilità per gli Stati di adottare restrizioni giustificate da esigenze di ordine pubblico e contrasto alla criminalità. Quanto al merito, la Corte ha affermato che la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. resta necessaria per l'installazione e l'uso di apparecchi da intrattenimento nei locali in cui si svolge raccolta di scommesse, anche ove si assuma la possibilità di operare tramite centri di trasmissione dati per conto di bookmaker esteri, perché si tratta di attività distinta e autonoma, soggetta alla propria disciplina autorizzatoria. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 110 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.)

    comma 6 lett. a); comma 9 lett. f-bis

    La disciplina sugli apparecchi da intrattenimento si applica autonomamente rispetto alla raccolta di scommesse e giustifica la sanzione per installazione/uso senza la licenza richiesta.

  • art. 88 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.)

    La licenza di polizia è necessaria per l'esercizio dell'attività di scommesse e, nei locali in cui questa si svolge, anche per l'installazione degli apparecchi da intrattenimento.

  • art. 56 TFUE

    Le libertà di prestazione dei servizi non escludono di per sé un sistema concessorio restrittivo nel settore dei giochi d'azzardo, se giustificato da motivi imperativi di interesse generale.

  • art. 49 TFUE

    La Corte richiama la compatibilità delle restrizioni nazionali con la libertà di stabilimento, nei limiti della proporzionalità e della giustificazione pubblicistica.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto idoneo a scardinare la disciplina nazionale applicata nel caso concreto.

  • art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Richiamato dai ricorrenti, senza incidenza decisiva sulla soluzione della controversia.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando il significato della norma UE è già chiaro e la questione attiene all'applicazione concreta riservata al giudice nazionale.

  • art. 2697 c.c.

    Lamentata violazione dell'onere della prova, ma la Corte esclude che il giudice di merito abbia realmente addossato ai ricorrenti un onere probatorio improprio.

  • art. 6, comma 11, d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150

    Richiamato nel primo motivo in relazione al giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.

  • artt. 421 e 437 c.p.c.

    I poteri istruttori officiosi non possono essere evocati per censurare una valutazione di fatto già compiuta dal giudice di merito; nel caso concreto non vi è stato uso illegittimo di tali poteri.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e riconducibili con chiarezza a uno dei motivi tipizzati; è inammissibile la critica generica e confusa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    comma 1-quater; comma 1-bis

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura deve essere formulata in modo specifico e coerente con uno dei vizi tassativi dell'art. 360 c.p.c.; è inammissibile un motivo unico che cumuli profili eterogenei e non chiaramente sussumibili in una singola ipotesi di legittimità.
  • Le valutazioni sulla proporzionalità di una misura restrittiva, quando presuppongono un apprezzamento concreto di fatto compiuto dal giudice di merito sulla base degli elementi disponibili, non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente e giuridicamente sufficiente.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto dell'Unione è già stata chiarita dalla giurisprudenza europea; l'accertamento dell'applicazione concreta della regola al caso resta riservato al giudice nazionale.
  • Nel settore dei giochi d'azzardo, il diritto dell'Unione non impedisce in linea di principio un sistema concessorio e autorizzatorio restrittivo, se giustificato da esigenze di ordine pubblico, prevenzione della criminalità e tutela del controllo pubblico sull'attività.
  • L'eventuale legittimazione dell'attività di raccolta scommesse tramite operatori esteri privi di concessione non elimina, di per sé, l'autonoma necessità della licenza di polizia per l'installazione e l'uso di apparecchi da intrattenimento nei locali in cui tale attività si svolge.
  • Quando la misura censurata è collegata a una disciplina pubblicistica di settore, la sua eventuale sproporzione deve essere allegata e dimostrata in concreto dalla parte che la contesta, non potendosi fondare il ricorso su mere affermazioni astratte.
  • L'installazione di slot machine o apparecchi analoghi in un esercizio ove si raccolgono scommesse è attività distinta dalla raccolta delle scommesse e resta soggetta alla specifica disciplina autorizzatoria di polizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di credito
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

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