Cassazione Civile, Ordinanza n. 20195/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
L'Ufficio ha emesso nei confronti del fallimento di una società già attiva nel commercio all'ingrosso di prodotti alimentari un avviso di accertamento con metodo induttivo puro per l'anno d'imposta 2008, ai fini IRES, IRAP e IVA, dopo una verifica fiscale svolta presso i locali sociali in cui il legale rappresentante aveva dichiarato di non poter esibire fatture di acquisto e registro IVA perché distrutti in un incendio. Il fallimento ha impugnato l'atto e la CTR ha annullato l'accertamento ritenendo utilizzabili i documenti successivamente ricostruiti e prodotti. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; con il secondo, violazione dell'art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 33, comma 1, d.P.R. 600/1973, sostenendo che i documenti non esibiti in sede di verifica non potessero essere valorizzati a favore del contribuente senza accertare l'eventuale colpa nella mancata conservazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha escluso la sussistenza di una motivazione apparente, osservando che la sentenza di merito esponeva in modo comprensibile l'iter logico-giuridico seguito. Ha poi confermato il principio per cui la preclusione probatoria di cui all'art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972 opera solo quando la dichiarazione di non possesso o il mancato esibizione integrino un sostanziale rifiuto, con coscienza e volontà di impedire l'ispezione documentale; non opera invece quando la dichiarazione di indisponibilità sia veritiera, anche se la perdita dei documenti dipenda da colpa del contribuente. Poiché la CTR aveva accertato in fatto la veridicità della dichiarazione resa in sede di accesso e la successiva ricostruzione della documentazione, la decisione di merito è stata ritenuta conforme ai precedenti delle Sezioni Unite. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura di nullità per motivazione apparente è respinta perché la sentenza impugnata contiene un apparato argomentativo intellegibile e idoneo a rendere percepibile il percorso logico-giuridico del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per asserita motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge in relazione alla disciplina della preclusione probatoria fiscale.
art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972
"I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente... Per rifiuto d'esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione"
La preclusione opera solo in caso di vero e proprio rifiuto di esibizione, anche implicito nella dichiarazione non veritiera di non possesso o nella sottrazione alla verifica; non opera quando la dichiarazione di indisponibilità sia veritiera, anche se dovuta a caso fortuito, forza maggiore o colpa.
art. 33, comma 1, d.P.R. 600/1973
La norma rinvia alla disciplina dell'art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972 estendendone l'applicazione anche all'accertamento delle imposte sui redditi.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo "minimo costituzionale".
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché l'Agenzia delle Entrate è esentata tramite prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, d.l. 16/2012
Richiamato in combinazione con l'art. 158 d.P.R. 115/2002 per l'esenzione dell'amministrazione pubblica dal pagamento delle imposte di giustizia tramite prenotazione a debito.
art. 158, comma 1, lett. a), d.P.R. 115/2002
Richiamato a sostegno dell'esenzione dell'amministrazione pubblica dal pagamento del contributo.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando manca un reale percorso argomentativo; non basta la mera sinteticità, se dalla sentenza è comunque desumibile la ratio decidendi.
- La preclusione probatoria fiscale per mancata esibizione documentale opera soltanto se il comportamento del contribuente integri un sostanziale rifiuto di esibizione, sorretto da coscienza e volontà di impedire l'ispezione.
- La dichiarazione veritiera di indisponibilità dei documenti, resa in sede di accesso e poi seguita dalla ricostruzione della documentazione, non impedisce la loro successiva utilizzazione in giudizio a favore del contribuente.
- Ai fini dell'art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972, la perdita o indisponibilità dei documenti non preclude l'utilizzo processuale anche se derivi da colpa del contribuente, purché non vi sia un rifiuto preordinato o simulato di esibirli.
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può essere veicolata tramite una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.
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