Cassazione Civile, Ordinanza n. 23046/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia originava da un avviso di accertamento emesso per IRPEG, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2001, con recupero di maggiori ricavi. In primo grado il ricorso della contribuente era stato solo parzialmente accolto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale della società e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia, confermando tra l'altro la legittimità del diniego di definizione della lite ex art. 15 L. n. 289/2002 e ritenendo non supportata dalla documentazione la rideterminazione dei maggiori ricavi operata dal primo giudice. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato memoria rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018, allegando il pagamento della prima rata e successivamente il provvedimento di sgravio adottato dall'Agenzia. Chiedeva quindi la declaratoria di estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018, come documentato dalla contribuente e confermato dal provvedimento di sgravio emesso dall'Amministrazione finanziaria. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, e ha escluso la debenza del c.d. doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La definizione agevolata della controversia, una volta perfezionata con il pagamento dovuto e con il correlato sgravio disposto dall'Amministrazione, determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
Richiamato solo come precedente definizione agevolata rispetto alla quale era stato ritenuto legittimo il diniego amministrativo; non è la base decisoria dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di estinzione per definizione agevolata viene escluso l'obbligo di versare il c.d. doppio contributo unificato.
Norma processuale richiamata per il deposito della memoria e della documentazione nel procedimento camerale.
Massime di principio
- La perfezione della definizione agevolata delle controversie tributarie, comprovata dal pagamento dovuto e dal provvedimento di sgravio dell'ente impositore, comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- Quando il processo si estingue per adesione a una procedura di definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite tributaria, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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