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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09119/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per: 1) detenzione senza denuncia di 15 cartucce a palla unica e 71 cartucce a pallini (art. 697 c.p., contravvenzione) e 2) detenzione di due cartucce per armi da guerra (art. 2 legge n. 895/1967). La difesa ha dedotto l'insufficienza probatoria perché non è stata eseguita perizia tecnica per verificare se le munizioni fossero effettivamente a palla asciutta, se fossero ricaricate o prive di polvere pirica, e che le dichiarazioni degli operatori di Polizia Giudiziaria non potevano essere considerate prove tecniche qualificate. Ha inoltre contestato la mancata perizia sull'efficienza delle cartucce da guerra e la mancata individuazione dell'arma cui le munizioni erano destinate. Infine, ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, in ragione della modesta entità dei precedenti.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di condanna. Ha ritenuto che: a) non fosse necessaria una perizia tecnica richieste dalla difesa perché la richiesta era meramente esplorativa e non avrebbe avuto carattere 'decisivo' rispetto agli elementi raccolti; b) la natura delle munizioni (a palla unica o a pallini) e l'efficienza delle munizioni potevano essere adeguatamente desunte dalla descrizione e dalla testimonianza degli operatori di Polizia Giudiziaria che avevano effettuato il sequestro, essendo tali operatori teste qualificati per fatti di loro diretta percezione e per la loro specifica esperienza; c) per la configurazione del reato relativo a munizioni da guerra non è necessario che le stesse siano effettivamente utilizzabili: conta la loro originaria destinazione come munizioni da guerra (anche se non efficienti); d) la presenza di marchi sulle munizioni indicanti armi in dotazione all'esercito (SMI 960, PVC 43) rafforzava la qualificazione come munizionamento da guerra; e) la Corte ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti e della sospensione condizionale tenuto conto dei plurimi precedenti penali dell'imputato. Conseguenza: conferma delle condanne per i capi contestati.

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    Integra la contravvenzione il possesso di cartucce a palla unica senza denuncia; l'esonero dalla denuncia di cui alla legge n. 110/1975 non si applica alle cartucce caricate a palla unica

  • art. 22 legge 18 aprile 1975 n. 110

    Prevede esoneri e disciplina per armi e munizioni; la Corte richiama che l'esonero dalla denuncia non opera per cartucce a palla unica

  • art. 1 (terzo comma) legge 18 aprile 1975 n. 110

    Definizione di munizioni da guerra: sono tali le cartucce e relativi proiettili destinati al caricamento di armi da guerra, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche di offensività

  • art. 2 legge n. 895 del 2 ottobre 1967

    Norma richiamata nel capo d'imputazione relativo alla detenzione di munizioni da guerra; la Corte ne conferma l'applicazione sulla base della destinazione delle munizioni

  • art. 606, comma 1 lett. d) cod. proc. pen.

    Fondamento normativo dei motivi di cassazione che denunciano vizio di motivazione ed omissione probatoria (richiesta di prova decisiva non ammessa)

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per i limiti di motivazione del ricorso in cassazione; il ricorso è stato riportato nei limiti strettamente necessari

Massime di principio

  • La richiesta di perizia tecnica è rilevante e deve essere ordinata se la prova richiesta appare 'decisiva', cioè se, esperita, avrebbe potuto determinare diversa decisione; la parte che chiede la perizia deve indicare fatti tali da prospettare questa potenzialità
  • Le dichiarazioni degli operatori di Polizia Giudiziaria possono avere valore tecnico/qualificato quando riferiscono fatti caduti sotto la loro diretta percezione e attinenti alla loro esperienza professionale (es. riconoscimento di armi e munizioni durante perquisizioni/sequestri)
  • Per il reato di detenzione di munizioni da guerra non è necessario provare l'effettiva efficienza delle munizioni: rileva la loro originaria destinazione (marchi, caratteristiche e idoneità originaria) piuttosto che la dimostrazione sperimentale di funzionamento
  • La conservazione delle munizioni in ambiente chiuso e protetto (es. cassetto) può essere considerata indizio a favore della conservazione dell'efficienza, e quindi non impone automaticamente una perizia
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la negazione della sospensione condizionale della pena possono essere motivati dai plurimi precedenti penali dell'imputato; tali valutazioni di merito non sono sindacabili in cassazione se corredate da motivazione congrua

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