Cassazione Penale, Sentenza n. 09119/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per: 1) detenzione senza denuncia di 15 cartucce a palla unica e 71 cartucce a pallini (art. 697 c.p., contravvenzione) e 2) detenzione di due cartucce per armi da guerra (art. 2 legge n. 895/1967). La difesa ha dedotto l'insufficienza probatoria perché non è stata eseguita perizia tecnica per verificare se le munizioni fossero effettivamente a palla asciutta, se fossero ricaricate o prive di polvere pirica, e che le dichiarazioni degli operatori di Polizia Giudiziaria non potevano essere considerate prove tecniche qualificate. Ha inoltre contestato la mancata perizia sull'efficienza delle cartucce da guerra e la mancata individuazione dell'arma cui le munizioni erano destinate. Infine, ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, in ragione della modesta entità dei precedenti.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza di condanna. Ha ritenuto che: a) non fosse necessaria una perizia tecnica richieste dalla difesa perché la richiesta era meramente esplorativa e non avrebbe avuto carattere 'decisivo' rispetto agli elementi raccolti; b) la natura delle munizioni (a palla unica o a pallini) e l'efficienza delle munizioni potevano essere adeguatamente desunte dalla descrizione e dalla testimonianza degli operatori di Polizia Giudiziaria che avevano effettuato il sequestro, essendo tali operatori teste qualificati per fatti di loro diretta percezione e per la loro specifica esperienza; c) per la configurazione del reato relativo a munizioni da guerra non è necessario che le stesse siano effettivamente utilizzabili: conta la loro originaria destinazione come munizioni da guerra (anche se non efficienti); d) la presenza di marchi sulle munizioni indicanti armi in dotazione all'esercito (SMI 960, PVC 43) rafforzava la qualificazione come munizionamento da guerra; e) la Corte ha adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti e della sospensione condizionale tenuto conto dei plurimi precedenti penali dell'imputato. Conseguenza: conferma delle condanne per i capi contestati.
Norme richiamate
Integra la contravvenzione il possesso di cartucce a palla unica senza denuncia; l'esonero dalla denuncia di cui alla legge n. 110/1975 non si applica alle cartucce caricate a palla unica
art. 22 legge 18 aprile 1975 n. 110
Prevede esoneri e disciplina per armi e munizioni; la Corte richiama che l'esonero dalla denuncia non opera per cartucce a palla unica
art. 1 (terzo comma) legge 18 aprile 1975 n. 110
Definizione di munizioni da guerra: sono tali le cartucce e relativi proiettili destinati al caricamento di armi da guerra, indipendentemente dalle caratteristiche intrinseche di offensività
art. 2 legge n. 895 del 2 ottobre 1967
Norma richiamata nel capo d'imputazione relativo alla detenzione di munizioni da guerra; la Corte ne conferma l'applicazione sulla base della destinazione delle munizioni
art. 606, comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Fondamento normativo dei motivi di cassazione che denunciano vizio di motivazione ed omissione probatoria (richiesta di prova decisiva non ammessa)
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per i limiti di motivazione del ricorso in cassazione; il ricorso è stato riportato nei limiti strettamente necessari
Massime di principio
- La richiesta di perizia tecnica è rilevante e deve essere ordinata se la prova richiesta appare 'decisiva', cioè se, esperita, avrebbe potuto determinare diversa decisione; la parte che chiede la perizia deve indicare fatti tali da prospettare questa potenzialità
- Le dichiarazioni degli operatori di Polizia Giudiziaria possono avere valore tecnico/qualificato quando riferiscono fatti caduti sotto la loro diretta percezione e attinenti alla loro esperienza professionale (es. riconoscimento di armi e munizioni durante perquisizioni/sequestri)
- Per il reato di detenzione di munizioni da guerra non è necessario provare l'effettiva efficienza delle munizioni: rileva la loro originaria destinazione (marchi, caratteristiche e idoneità originaria) piuttosto che la dimostrazione sperimentale di funzionamento
- La conservazione delle munizioni in ambiente chiuso e protetto (es. cassetto) può essere considerata indizio a favore della conservazione dell'efficienza, e quindi non impone automaticamente una perizia
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la negazione della sospensione condizionale della pena possono essere motivati dai plurimi precedenti penali dell'imputato; tali valutazioni di merito non sono sindacabili in cassazione se corredate da motivazione congrua
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