Cassazione Civile, Ordinanza n. 06554/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (istituto di credito)
La controversia
Il fallimento ricorrente ha proposto istanza ex art. 391-bis c.p.c. per correggere un errore materiale contenuto in una precedente ordinanza della Corte di cassazione. In particolare, nell'indicazione del provvedimento impugnato era stato riportato, per mero errore, un decreto del Tribunale di Catania, mentre il provvedimento corretto da indicare era la sentenza n. 1040/2016 della Corte d'appello di Palermo, Sezione terza civile, emessa il 20 aprile 2016 e depositata il 26 maggio 2016. La Corte ha rilevato che il ricorso contenente l'istanza di correzione non risultava notificato alla controparte e, quindi, mancava il contraddittorio necessario; di conseguenza, la correzione non poteva essere disposta neppure d'ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per correzione dell'errore materiale, perché l'istanza non era stata notificata e non era stato instaurato il contraddittorio. La Corte ha richiamato il principio per cui la correzione d'ufficio degli errori materiali è possibile anche in caso di inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis c.p.c., ma solo se il contraddittorio sia stato instaurato e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo. In assenza di tale presupposto, l'invocata rettifica non è ammissibile.
Norme richiamate
La domanda di correzione dell'errore materiale proposta con ricorso ex art. 391-bis c.p.c. richiede il rispetto del contraddittorio; in mancanza di notifica del ricorso, la correzione non può essere disposta neppure d'ufficio.
Massime di principio
- La correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione presuppone, di regola, che sia instaurato il contraddittorio tra le parti.
- L'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391-bis c.p.c. non impedisce, in astratto, la correzione d'ufficio della statuizione, ma solo se il contraddittorio sia stato regolarmente attivato.
- In assenza di notifica dell'istanza di correzione, la Corte non può procedere all'emenda del provvedimento, neppure quando l'errore sia evidente e puramente materiale.
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