Cassazione Civile, Ordinanza n. 09034/2025 del 05/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi richiamati sulla necessità di una motivazione effettiva, intelligibile e controllabile.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La ditta individuale aveva impugnato, senza successo nei gradi di merito, diversi avvisi di accertamento relativi a Irpef e Irap per gli anni 2005-2010, fondati su indagini di polizia finanziaria svolte nei confronti di società emittenti fatture poi ritenute oggettivamente inesistenti anche nei confronti della contribuente. In cassazione ha proposto sei motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione assente o solo apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; (2) omesso esame/violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 132 c.p.c. per disparità di trattamento rispetto ad altri casi della medesima indagine, nei quali le fatture sarebbero state qualificate come soggettivamente e non oggettivamente inesistenti; (3) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.p.c., perché le indagini avrebbero riguardato solo le società emittenti e non la contribuente; (4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per l'uso di una catena di presunzioni; (5) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per il mancato esame delle prove favorevoli, in particolare dichiarazioni rese da quattro soggetti alla Guardia di finanza; (6) violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per disparità di trattamento rispetto ad altre ditte coinvolte nella stessa indagine. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, osservando che la sentenza di merito era affetta da motivazione solo apparente: non si confrontava realmente con le censure sulla inidoneità degli elementi istruttori a dimostrare l'inesistenza delle operazioni, si limitava a richiami per relationem a precedenti decisioni senza una valutazione critica e con riferimenti ambigui a un medesimo contesto e al giudicato interno. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione assente o apparente.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È richiamato come vizio di omesso o insufficiente esame/motivazione su fatti decisivi, anche con riferimento al lamentato trattamento differenziato.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale usato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale nei motivi terzo, quarto e sesto.
La sentenza è nulla se priva dell'esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente, in quanto non consente il controllo sulla ratio decidendi.
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la carenza motivazionale della decisione di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla parte per contestare la coerenza e la sufficienza della motivazione e la parità di trattamento.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Norma evocata per contestare il fondamento della ripresa a tassazione in relazione alle indagini finanziarie e all'accertamento induttivo.
Richiamato quale base normativa della rettifica/accertamento ai fini IVA, contestata dalla contribuente.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio in ordine all'inesistenza delle operazioni.
Evocati per censurare l'utilizzo di presunzioni semplici e di una concatenazione presuntiva ritenuta non adeguata.
art. 3 Cost.
Richiamato per lamentare disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti coinvolti nella stessa indagine fiscale.
art. 97 Cost.
Richiamato insieme all'art. 3 Cost. per sostenere l'illegittimità di una diversa qualificazione delle fatture rispetto ad altri contribuenti.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice di merito non espone in modo intellegibile gli elementi posti a base della decisione o li richiama in modo meramente allusivo o per relationem, senza una reale disamina logica e giuridica che consenta il controllo della ratio decidendi.
- Nel giudizio di impugnazione contro un avviso di accertamento fondato su fatture ritenute inesistenti, il giudice deve confrontarsi puntualmente con le censure del contribuente sull'idoneità degli elementi istruttori a provare l'inesistenza delle operazioni; il semplice richiamo a precedenti decisioni o a un medesimo contesto non basta se non chiarisce il collegamento tra quelle decisioni e il caso concreto.
- Riferimenti ambigui al giudicato interno, o a possibili profili di inammissibilità dell'appello non tradotti in una chiara statuizione processuale, non sono sufficienti a sorreggere la decisione e possono costituire meri obiter privi di idoneità a integrare una motivazione valida.
- Quando il vizio di motivazione investe la struttura logica della decisione su un profilo centrale della controversia, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
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