Sentenza del 14/07/2023 n. 20218 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso denunciava, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione delle norme riguardanti ICP/CIMP (D.Lgs. 15/11/1993 n.507, art. 9 e segg.; D.Lgs. 15/12/1997 n.446, art. 62; L. 28/12/2001 n.448, art.10, c.5, lett. b; L.27/12/1997 n.449, art.11, c.10), sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto che il Comune avesse introdotto e applicato il CIMP; in realtà il Comune si era limitato ad adottare un canone di locazione/occupazione degli spazi pubblici cumulabile con l'ICP e non soggetto alla limitazione del +25% prevista per la tariffa CIMP. Si deduceva quindi che, in assenza del regolamento previsto per l'istituzione del CIMP, dovesse continuare ad applicarsi l'ICP e che il canone di locazione potesse cumularsi senza la predetta limitazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania. Ha stabilito il principio di diritto che la sostituzione dell'ICP con il CIMP richiede l'adozione di un regolamento conforme ai criteri dell'art. 62 D.Lgs. 446/1997 e che il piano generale degli impianti (PGI) non può sostituire quel regolamento. Pertanto, in assenza di tale regolamento (o ove la relativa delibera/ordinanza sia stata annullata), continua ad applicarsi l'ICP secondo le tariffe vigenti ratione temporis e tale imposta è cumulabile, oltre che con TOSAP/COSAP, anche con i canoni di locazione/occupazione degli spazi pubblici senza la limitazione del +25% prevista per la tariffa CIMP.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
art. 5 (presupposto: diffusione di messaggi pubblicitari); art. 9, comma 7 (cumulabilita' con TOSAP/COSAP)
La Corte interpreta l'art. 5 come definente il presupposto oggettivo sia per l'ICP che per il canone sostitutivo; l'art. 9, c.7 conferma la possibilita' di cumulabilita' dell'imposta con la tassa/canone per l'occupazione di spazi pubblici.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
art. 62, commi 1-2, lett. d (istituzione del CIMP e criteri tariffari)
La Corte afferma che la sostituzione dell'ICP con il CIMP presuppone l'adozione di un regolamento comunale conforme ai criteri di art. 62; inoltre la tariffa CIMP e' parametrata a quella ICP e puo' eccedere di non oltre il 25% solo se il CIMP e' stato regolarmente istituito.
art. 10, comma 5, lett. b (modifica art. 62 D.Lgs. 446/1997: aggiunta del limite del 25%)
La modifica ha stabilito che la tariffa CIMP non possa superare di oltre il 25% le tariffe ICP dell'anno solare antecedente; la Corte ricorda che tale limitazione opera solo se il CIMP e' effettivamente e regolarmente introdotto.
art. 11, comma 10 (possibilita' di maggiorazione delle tariffe ICP fino al 20%/50%)
La norma consente agli enti locali di aumentare le tariffe ICP entro i limiti indicati; la Corte la richiama per la contestualizzazione delle tariffe adottate dal Comune di Napoli.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
art. 63 (istituzione COSAP e regole di compensazione con altri canoni)
La Corte osserva che COSAP/TOSAP e canoni concessori hanno natura e presupposti diversi e possono essere cumulati, fatto salvo il potere dell'ente di ridurli o escluderli.
art. 1, commi 816-847 (istituzione del canone unico patrimoniale dal 1.1.2021)
La Corte cita la riforma che, dal 2021, mira a riunire in un canone unico le varie forme di prelievo; tale richiamo non incide sulla soluzione del caso storico ma ribadisce l'evoluzione normativa.
comma 1, n. 3 (violazione di legge come motivo di cassazione)
Il ricorso per cassazione era fondato sulla violazione e falsa applicazione delle norme indicate; la Corte accoglie il motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.3.
Massime di principio
- La sostituzione dell'ICP con il CIMP richiede l'adozione di un apposito regolamento comunale conforme ai criteri dell'art. 62 D.Lgs. 446/1997; il piano generale degli impianti (PGI) non puo' sostituire quel regolamento, avendo funzione autonoma e programmatoria.
- In assenza di un regolamento valido che istituisca il CIMP (o in caso di annullamento giudiziario di detta regolamentazione), continua ad applicarsi l'ICP secondo le tariffe vigenti ratione temporis, anche oltre la data programmatica di entrata in vigore del CIMP.
- L'ICP/CIMP ha presupposto oggettivo autonomo rispetto alla TOSAP/COSAP: i tributi e i canoni relativi alla diffusione di messaggi pubblicitari sono cumulabili con i prelievi per l'occupazione di spazi pubblici, salvo diversa esplicita previsione normativa o esercizio del potere di esclusione da parte dell'ente.
- La tariffa CIMP e' parametrata a quella ICP e la limitazione del +25% opera solo se il CIMP e' stato legittimamente istituito mediante il regolamento previsto; non si puo' applicare retroattivamente o in assenza di tale atto.
- Quando si verifica una pronuncia di annullamento di un regolamento/tariffa comunale, l'effetto e' erga omnes e ripristina la disciplina previgente: occorre dunque verificare la sussistenza e la validita' formale e sostanziale del regolamento istitutivo prima di ritenere operante il CIMP.
- Prassi operativa per situazioni analoghe: verificare l'esistenza e la validita' del regolamento comunale adottato ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997; controllare l'esistenza di eventuali sentenze di annullamento; accertare la natura del canone (tributario vs. concessorio) e la specifica dizione 'comprensiva' o meno di altri oneri; valutare cumulabilita' con TOSAP/COSAP sulla base del presupposto giuridico.
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