Sentenza del 14/07/2023 n. 20364 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di verifica fiscale l'Agenzia ha emesso avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP e IVA, determinando maggiori ricavi derivanti da vendite di immobili sulla base di documentazione extracontabile rinvenuta presso la società (files con valori €/mq superiori a quelli dei rogiti). La società ha contestato motivazione e prova dell'accertamento, l'uso di stime sopravvalutate (ovvero che i quadri previsionali erano antecedenti e finalizzati a ottenere finanziamenti), la mancata considerazione dei contratti di finanziamento, presunte carenze di motivazione ai sensi della L. n. 212/2000 (artt. 7 e 12) e varie violazioni di norme tributarie e processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso (tutti i 24 motivi), confermando la sentenza della CTR che aveva respinto il ricorso della società. Motivi principali: la sentenza di merito contiene una motivazione sufficiente ("motivazione estesa") e supera il minimo costituzionale; molte censure costituivano, in realtà, una diversa valutazione dei fatti non sindacabile in cassazione; la CTR poteva ritenere probatori i dati oggettivi rinvenuti nei files della società (valori €/mq superiori) e il richiamo ai valori di edilizia convenzionata come confronto; la c.d. "doppia conforme" ha reso inammissibile il motivo relativo all'omesso esame di fatto; le dichiarazioni degli accertatori, se non contestate, possono essere assunte ai sensi dell'art. 115 c.p.c.; in tema di imposte indirette è legittimo fondare l'accertamento su un unico elemento purché grave, preciso e concordante. Non essendovi controricorso dell'Agenzia, non si provvede sulle spese, ed è disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), artt. 7 e 12
L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo è valutato nella sua sufficienza: non è richiesto che l'atto impositivo risponda punto per punto ad ogni osservazione del contribuente; è invece sufficiente una motivazione che espliciti le ragioni dell'accertamento (la CTR ha ritenuto valida una "motivazione estesa").
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato come parametro di censura sulla motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto infondate le censure, considerando soddisfatto il minimo motivazionale richiesto anche nel processo tributario.
Codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione), comma 1, nn. 3 e 4
La Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità: non è consentito riesaminare la valutazione di merito sui fatti salvo i casi espressi dagli specifici motivi di nullità o violazione di legge; molte censure risultano essere un diverso apprezzamento della prova, non rilevante in cassazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
In tema di imposte indirette l'accertamento del maggior valore immobiliare può fondarsi su presunzioni semplici; è comunque ammissibile che il giudice si basi anche su un unico elemento probatorio se dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2
Analogamente all'art. 39 del DPR 600/1973, in materia IVA è legittimo l'accertamento fondato su dati extracontabili purché le presunzioni siano "gravi, precise e concordanti".
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Le censure basate su presunte violazioni di questi articoli (onere della prova e limiti delle presunzioni) sono, in sostanza, un diverso apprezzamento dei fatti; la Corte ricorda che il ragionamento presuntivo è sindacabile in cassazione solo se la ricostruzione fattuale è erronea o la deduzione presuntiva esce dai parametri di legge.
Codice di procedura civile, art. 348-ter, comma 5
Il principio della "doppia conforme" esclude l'impugnazione in cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, della sentenza di appello che confermi la decisione di primo grado, salvo che il ricorrente dimostri l'incongruenza delle ragioni di fatto delle due decisioni; qui è applicato per escludere un motivo volto a censurare l'omesso esame di fatto.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5, 16 comma 2 e 17
In tema di sanzioni tributarie, per l'affermazione della responsabilità è sufficiente la condotta consapevole e volontaria; non è sempre necessaria la prova del dolo o della colpa concreta da parte dell'Amministrazione.
Codice di procedura civile, art. 115
I fatti non specificamente contestati dalla parte si intendono ammessi; pertanto, dichiarazioni non documentate dagli accertatori possono comunque avere valore probatorio se la controparte non le contesta.
Costituzione, art. 111, comma 6
La motivazione della decisione deve raggiungere un livello minimo costituzionale; la nullità della sentenza per carenza di motivazione sussiste solo se rende impossibile individuare il thema decidendum o le ragioni del dispositivo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Norma richiamata per disporre l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)
Richiamata per delimitare l'applicabilità della regola della "doppia conforme" ai giudizi di appello introdotti dopo il 11 settembre 2012; nel caso di specie l'appello rientrava in tale disciplina.
Massime di principio
- Le corti ammettono accertamenti basati su documentazione extracontabile (anche fornita dalla stessa società) se i dati sono oggettivi e le inferenze risultano 'gravi, precise e concordanti'; un unico elemento può essere sufficiente se soddisfa tali requisiti.
- In cassazione non è consentito un libre riesame delle risultanze di fatto: molte censure che si risolvono in una diversa valutazione probatoria sono inammissibili o infondate.
- La motivazione dell'atto impositivo non deve rispondere punto per punto a tutte le osservazioni del contribuente; è sufficiente che l'atto esponga le ragioni dell'accertamento in modo idoneo (livello minimo richiesto dall'art. 111 Cost.).
- Se una circostanza riferita dall'accertatore non è specificamente contestata dal contribuente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. può essere considerata ammessa e valutata dal giudice.
- La regola della 'doppia conforme' limita i motivi di cassazione relativi all'omesso esame di fatti decisivi quando appello e primo grado sono conformi nelle ragioni di fatto.
- Per le sanzioni tributarie, l'affermazione della responsabilità può basarsi sulla condotta consapevole e volontaria senza necessità di provare il dolo o la colpa in modo dettagliato.
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