Sentenza del 14/07/2023 n. 2159 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Competenza giuridica atti esecutivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente impugnava, con ricorso ex art. 615 c.p.c. davanti alla CTP di Bari, gli atti di pignoramento presso terzi notificati da Equitalia per crediti tributari, deducendo: 1) nullità dell'intimazione per mancata notificazione dell'avviso ex art. 50 DPR 602/1973; 2) nullità/inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche per violazione dell'art. 26 DPR 602/1973 (come modificato); 3) prescrizione quinquennale del diritto all'esazione; 4) carenza di legittimazione passiva e erroneo accertamento del credito in quanto, essendo socio accomandante, non sarebbe stato destinatario di avvisi di accertamento e la cartella sociale non lo avrebbe messo in mora. In udienza il difensore depositò la visura camerale e sollevò tardivamente l'eccezione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.).
La decisione
La CTP di Bari, in primo grado, accolse il ricorso ritenendo che l'Agente della riscossione non avesse preventivamente escusso il patrimonio sociale e, richiamando gli artt. 2315 e 2304 c.c., annullò gli atti impugnati compensando le spese. L'Agenzia propose appello: la Corte d'appello accoglie l'appello, riforma la sentenza di primo grado e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla questione effettivamente decisa dal primo giudice (beneficium excussionis/escussione preventiva), perché si tratta di materia attinente all'esecuzione forzata e alla giurisdizione ordinaria; inoltre rileva che l'eccezione del beneficio di escussione era stata proposta tardivamente in discussione orale e non poteva essere integrata ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 546/1992, e che la CTP ha operato in ultravpetizione violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.). Le ulteriori questioni di merito attratte alla giurisdizione tributaria non sono state riproposte dall'appellato in questo grado e si intendono pertanto rinunciate (art. 56 D.Lgs. 546/1992). Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 50
Obbligo di notificazione dell'avviso prima di procedere; la mancata notifica delle prodromiche può incidere sulla giurisdizione e sulla validità degli atti esecutivi quando venga allegata la loro omissione
D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 26
Norma sulla notificazione delle cartelle di pagamento; questioni sulla validità della notifica delle cartelle rientrano nella cognizione del giudice tributario se riguardano fatti anteriori o coincidenti con la notificazione
D.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 57
Testo richiamato per delimitare le opposizioni ammesse contro atti di riscossione; la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte che esclude l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per atti esecutivi tributari successivi alla notifica della cartella o dell'avviso ex art. 50
Codice di procedura civile, art. 615
Regola l'opposizione all'esecuzione; la giurisprudenza e la Corte costituzionale hanno precisato quando è ammissibile dinanzi al giudice tributario o al giudice ordinario
Codice civile, art. 2304
Prevede il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale prima di procedere contro i soci; la sua contestazione attiene alla fase esecutiva ordinaria (giudice ordinario)
Codice civile, art. 2315
Richiamato con l'art. 2304 in tema di azione verso i soci per obbligazioni sociali, inquadrando la condizione dell'azione esecutiva verso il socio
Codice civile, art. 2314
Citato in prospetto dalla parte resistente per sostenere responsabilità illimitata e solidale dei soci accomandatari; rilevante per questioni di legittimazione passiva
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 24
Limita l'integrazione dei motivi di ricorso in sede tributaria: non è consentita integrazione dei motivi salvo casi ben determinati (documenti nuovi), quindi eccezioni sollevate tardivamente non possono essere ammesse
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 56
Prevede che le questioni non riproposte in appello si intendono rinunciate dall'appellato; applicata per escludere ulteriori censure non reiterate in appello
Codice di procedura civile, art. 112
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può decidere oltre o su questioni non richieste (ultrapetizione)
Sentenza Corte Costituzionale n. 114/2018
Ha dichiarato l'illegittimità della parte di art. 57 DPR 602/1973 che escludeva l'opposizione ex art. 615 c.p.c. per gli atti esecutivi tributari successivi alla notificazione della cartella o dell'avviso ex art. 50, modificando il confine tra giurisdizione ordinaria e tributaria
Giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. n. 7822/2020 e altre)
Ha precisato il discrimine: il giudice tributario decide sui fatti che incidono sulla pretesa tributaria fino alla notifica della cartella o fino all'atto esecutivo se le notifiche sono inesistenti/nulli; il giudice ordinario decide sulle questioni di legittimità formale degli atti esecutivi successivi alla notifica e sui fatti sopravvenuti
Cass. sez. U., n. 34447/2019
Affermata la regola secondo cui il beneficium excussionis non è rilevabile d'ufficio
Massime di principio
- Distinguere attentamente la giurisdizione: il giudice tributario valuta fatti incidenti sulla pretesa tributaria fino alla notificazione della cartella o, in assenza/invalidità di tale notificazione, fino all'atto esecutivo che ne abbia assunto la funzione di conoscenza; il giudice ordinario decide sulle questioni inerenti la legittimità formale degli atti esecutivi e sui fatti sopravvenuti alla notificazione valida.
- Se le notifiche prodromiche (cartelle, intimazioni) sono omesse, inesistenti o nulle e l'atto esecutivo è il primo momento di conoscenza per il contribuente, è possibile che la controversia sia devoluta al giudice tributario impugnando l'atto esecutivo per far valere la nullità derivata.
- Le eccezioni rilevanti per la fase esecutiva (es. beneficium excussionis) devono essere tempestivamente dedotte e non possono normalmente essere introdotte tardivamente in discussione orale; non sono rilevabili d'ufficio dal giudice tributario.
- Non è ammessa l'integrazione dei motivi di ricorso in sede tributaria salvo i casi espressamente previsti (art. 24 D.Lgs. 546/1992): problemi nuovi emersi in udienza rischiano di essere esclusi se non documentati nei modi previsti.
- Il giudice non può decidere ultra petita: il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) vale anche nel processo tributario; decisioni su questioni non dedotte nel ricorso possono essere riformate in appello per difetto di giurisdizione o ultrapetizione.
- Se in appello l'appellato non ripropone specificamente le questioni non accolte in primo grado che rientrano nella competenza del giudice di quel grado, tali questioni si intendono rinunciate ex art. 56 D.Lgs. 546/1992 e non saranno esaminate.
- Quando l'orientamento giurisprudenziale cambia dopo la decisione di primo grado, il giudice d'appello può compensare le spese per ragioni di gravità ed eccezionalità dell'incertezza giurisprudenziale.
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