Sentenza del 14/07/2023 n. 705 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione notificato il 23.3.2020 che assoggettava a registrazione d'ufficio (art.15 DPR 131/86) una scrittura privata di mutuo del 14.3.2014 con cessione di credito, imponendo imposte (aliquota 3% per il mutuo e 0,5% per la cessione) e sanzione del 120%. Il ricorrente deduceva tra l'altro la decadenza dell'Ufficio ex art.76 DPR 131/1986 (termine quinquennale), l'insussistenza dei presupposti per registrazione d'ufficio e per la tassazione per enunciazione (art.22), nonché l'erroneo inquadramento della cessione di credito come atto autonomo.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello del contribuente ritenendo che l'avviso di liquidazione sia stato notificato oltre il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art.76, comma 1, DPR 131/1986 (dies a quo il termine entro il quale doveva essere richiesta la registrazione), e pertanto l'azione dell'Ufficio è decaduta. Inoltre la Corte ha ritenuto insufficiente il presupposto per la tassazione per enunciazione ai sensi dell'art.22 (mancanza di identità soggettiva fra atto enunciante e atto enunciato). Appello accolto, spese compensate.
Norme richiamate
DPR 26 aprile 1986, n. 131 - art. 76, comma 1
Stabilisce il termine quinquennale di decadenza per l'accertamento dell'imposta di registro; il dies a quo è il giorno entro il quale doveva essere richiesta la registrazione e la produzione dell'atto in giudizio non interrompe o sospende questo termine (secondo la giurisprudenza richiamata).
DPR 26 aprile 1986, n. 131 - art. 15, comma 1, lett. a) e lett. b)
Prevede l'assoggettamento a registrazione d'ufficio di determinate scritture private non registrate e disciplina il deposito presso pubblici uffici; la Commissione aveva ritenuto applicabile la lett. b) (deposito), ma la Corte ha comunque ritenuto decisiva la decadenza dell'Ufficio.
Tariffa allegata al DPR 131/1986 - art. 9 e art. 6
Art.9: aliquota prevista per atti aventi contenuto patrimoniale (applicata dall'Ufficio al mutuo, 3%); Art.6: aliquota per cessioni di credito (0,5%). La Corte non ha nel merito confermato la tassazione perché ha escluso la possibilità di applicare l'imposta per effetto della decadenza e per carenza dei presupposti di enunciazione.
DPR 26 aprile 1986, n. 131 - art. 22, comma 1
Disciplina la tassazione degli atti enunciati; richiede identità soggettiva tra atto enunciante e atto enunciato. La Corte ha ritenuto che tale identità mancasse e quindi non sussistessero i presupposti per la tassazione dell'atto enunciato.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria perde il potere di accertamento per l'imposta di registro se notifica l'avviso oltre il termine quinquennale previsto dall'art.76, comma 1, DPR 131/86; il termine decorre dalla data entro cui la registrazione doveva essere richiesta e non è interrotto dalla mera produzione dell'atto in giudizio.
- Per poter tassare un atto richiamato (enunciazione ai sensi dell'art.22) è necessaria l'identità soggettiva tra le parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato; in mancanza di tale identità la tassazione per enunciazione non è ammessa.
- La qualificazione giuridica di una cessione di credito (atto autonomo vs funzione di garanzia/inciso accessorio) è rilevante ma non è sufficiente a superare i limiti temporali di decadenza: se l'azione è prescritta/decaduta, l'imposta e le sanzioni non possono essere recuperate.
- In controversie analoghe conviene verificare con attenzione la data 'a quo' per la registrazione e raccogliere prove che attestino quando sarebbe dovuta intervenire l'obbligazione di registrazione; se il termine quinquennale è scaduto, opporre la decadenza ex art.76 DPR 131/86.
- Se si contesta una tassazione per enunciazione, accertare la corrispondenza delle parti tra gli atti e produrre documentazione che dimostri l'assenza di identità soggettiva o che l'atto richiamato non abbia natura tale da legittimare la tassazione.
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