Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/07/2023 n. 20396 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia aveva notificato ad A.A. avvisi di accertamento per gli anni 1996-2002, ritenendo che, pur avendo trasferito la residenza in un Paese a regime fiscale privilegiato, il contribuente avesse mantenuto il domicilio fiscale in Italia; A.A. propose ricorsi, rigettati da CTP e CTR, e quindi ricorse in Cassazione. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per mancato deposito, come previsto dall'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, di copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione o comunque della prova della ricezione; A.A. ha chiesto revocazione sostenendo che la notifica era stata eseguita con raccomandata a/r in plico chiuso e che quindi la relata non poteva esistere e l'unico documento probatorio fosse l'avviso di ricevimento in possesso dell'Agenzia.

La decisione

Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non fosse dimostrato un errore revocatorio cogente: il mancato deposito del documento comprovante la data di notificazione non è stato contestato e il ricorrente non ha prodotto, né indicato negli atti di causa, la documentazione attestante la modalità postale della notifica. La Corte ha inoltre richiamato l'indirizzo secondo cui, se la notifica avviene mediante posta, il ricorrente deve depositare copia autentica della sentenza corredata da documentazione comprovante la spedizione, mentre il controricorrente, che materialmente detiene l'avviso di ricevimento, ha l'onere di depositarlo per contestare i termini. Non si è provveduto sulle spese; è stata data atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2

    Richiede il deposito in cassazione di copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione o con idonea prova della notificazione; se la notifica è avvenuta a mezzo posta, il ricorrente deve allegare documentazione comprovante la spedizione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma richiamata come base procedurale per il ricorso per revocazione; disciplina i motivi e i presupposti per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione.

  • art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4

    Indica i motivi di revocazione (in particolare la possibilità di invocare fatti nuovi o errori gravi) richiamato quale fondamento dell'istanza di revocazione proposta dal ricorrente.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16

    Consente la notificazione degli atti del processo tributario anche mediante servizio postale con plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento; la giurisprudenza coordina questo mezzo con l'onere probatorio di cui all'art. 369 c.p.c. imponendo al ricorrente di indicare/documentare le modalità di notifica.

Massime di principio

  • In Cassazione è essenziale depositare copia autentica della sentenza impugnata unitamente alla prova della notificazione: se la notifica è avvenuta per posta, il ricorrente deve allegare documentazione comprovante la spedizione.
  • Quando la notificazione è stata eseguita con raccomandata a/r in plico chiuso, l'avviso di ricevimento (A/R) è la prova materiale della consegna e normalmente è nella disponibilità della parte notificante; perciò il ricorrente deve comunque rappresentare e documentare le modalità di notifica al momento del deposito del ricorso.
  • Il controricorrente che detiene l'A/R ha l'onere di depositarlo per contestare la tempestività o l'avvenuta ricezione: il principio della vicinanza della prova attribuisce a ciascuna parte l'onere di produrre gli elementi probatori che ha materialmente a disposizione.
  • La revocazione per errore (art. 391-bis/395 c.p.c.) richiede un errore di percezione o svista materiale chiaro, essenziale e decisivo; non è strumento idoneo per risolvere controversie di natura interpretativa o per rimettere in discussione valutazioni giuridiche/argomentative del giudice.
  • In casi analoghi è consigliabile, al momento del ricorso in Cassazione, dichiarare esplicitamente la modalità di notifica subita e depositare immediatamente qualsiasi documento postale (ricevute, copie di spedizione, segnalazioni di invio) per evitare l'inammissibilità per difetto di prova della notifica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.