Sentenza del 14/07/2023 n. 20409 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR Toscana che aveva ritenuto decaduti gli avvisi di accertamento 2015 (IRES, IRAP, IVA anni 2007-2008) perché, a suo avviso, mancavano i presupposti per il raddoppio dei termini (in particolare mancato superamento delle soglie di punibilità penale riferite ai rilievi indiretti emersi nel PVC). In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972 nonché delle norme introdotte dall'art. 37 comma 24 (riforma del raddoppio dei termini), sostenendo che il raddoppio si giustificava per l'emersione di elementi che obbligavano alla denuncia penale.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato il principio secondo cui per il raddoppio dei termini è sufficiente l'emersione, in sede di verifica, di elementi da cui derivi l'obbligo di presentazione della denuncia penale (seri indizi di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. in relazione ai reati del D.Lgs. n. 74/2000). Non è richiesta l'effettiva proposizione della denuncia né rilevano gli esiti successivi dell'accertamento o il fatto che gli atti impositivi finali siano fondati su elementi privi di rilevanza penale, salvo che l'Amministrazione abbia fatto un uso pretestuoso o strumentale della norma per beneficiare ingiustificatamente del termine più ampio. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Toscana in diversa composizione, cui è demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43 D.P.R. n. 600/1973
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 opera quando, in sede di verifica, emergono elementi che impongono l'obbligo di denuncia penale; è sufficiente l'emersione di tali elementi e non è necessaria la concreta denuncia né rilevano gli esiti penali successivi, salvo uso pretestuoso della disposizione.
art. 57 D.P.R. n. 633/1972
Analoga applicazione al raddoppio dei termini IVA: il criterio è identico a quello fiscale (IRES/IRAP), ossia il raddoppio scatta con l'emersione di elementi che determinano l'obbligo di denuncia penale.
art. 37 comma 24 D.L. n. 223/2006 (modifiche al regime dei termini)
La modifica normativa richiamata ha previsto il raddoppio dei termini nei casi in cui la verifica evidenzi elementi di rilievo penale; la Corte richiede che il ricorso a tale disposizione non sia strumentale o pretestuoso.
art. 331 c.p.p.
Fa riferimento all'obbligo di denuncia da parte dell'Autorità amministrativa: per la Corte la sussistenza di seri indizi di reato che impongono l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. è la condizione oggettiva che giustifica il raddoppio dei termini.
D.Lgs. n. 74/2000
Individua i reati tributari rilevanti: il raddoppio dei termini è collegato all'emersione di elementi che integrano seri indizi in relazione ai reati previsti da questo decreto legislativo.
Massime di principio
- Per il raddoppio dei termini di accertamento è sufficiente l'emersione, in sede di verifica, di elementi che configurano seri indizi di reato e l'obbligo di denuncia penale; non è necessaria la presentazione effettiva della denuncia.
- Gli esiti successivi (anche l'appiattimento dell'accertamento su elementi non penalmente rilevanti) non annullano a posteriori il raddoppio, salvo che si dimostri un uso pretestuoso o strumentale della norma da parte dell'Amministrazione.
- Il raddoppio attiene alla diversa natura dei termini previsti dalla legge (termini ordinari e termini raddoppiati) e non costituisce una riapertura o una proroga di termini già scaduti.
- Per il contribuente che intenda contrastare l'uso del raddoppio, la strategia principale è dimostrare che l'Amministrazione ha adottato la misura in modo pretestuoso per fruire indebitamente di un termine più lungo (ad es. mancanza concreta di elementi indiziari al momento dell'accertamento).
- Per l'Amministrazione, è consigliabile documentare chiaramente, nel PVC e negli atti, gli elementi oggettivi e i rilievi che giustificano l'obbligo di denuncia penale per rendere meno vulnerabile la scelta del regime dei termini.
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