Cassazione Civile, Ordinanza n. 21900/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di irrogazione di sanzioni IVA relativo all'anno d'imposta 2006. Il contribuente aveva effettuato cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di un esportatore abituale senza applicazione dell'IVA, emettendo 26 fatture nei confronti di una società, ma aveva trasmesso all'Agenzia delle Entrate, in ritardo rispetto al termine previsto, i dati contenuti nella dichiarazione d'intento ricevuta dall'esportatore abituale. I giudici di merito avevano ritenuto legittime le sanzioni, escludendo che si trattasse di violazione meramente formale e negando l'applicazione dello ius superveniens invocato dal contribuente. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 1, lett. c), d.l. 746/1983, conv. in l. 17/1984, come modificato dal d.lgs. 175/2014, per mancata applicazione dello ius superveniens e del favor rei; 2) violazione dell'art. 7, comma 4-bis, d.lgs. 471/1997, come modificato dal d.lgs. 158/2015, che avrebbe previsto una sanzione più favorevole; 3) violazione degli artt. 6 d.lgs. 472/1997 e 11 d.lgs. 471/1997, sostenendo che si trattasse di mera violazione formale non sanzionabile come ritenuto dalla CTR. Nel corso del giudizio di legittimità, però, l'Agenzia ha depositato istanza attestando l'avvenuta definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 119/2018 e chiedendo la declaratoria di estinzione del processo; la parte ricorrente non ha svolto osservazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere a seguito dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 d.l. 119/2018. Ha precisato che, ai sensi del comma 13 di tale disposizione, il processo si estingue e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Ha inoltre dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato, richiamando la propria giurisprudenza. La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché l'estinzione ha assorbito ogni ulteriore questione.
Norme richiamate
art. 1, lett. c), d.l. 746/1983
Richiamato come base normativa del regime IVA per gli esportatori abituali e della disciplina delle dichiarazioni d'intento.
L. 17/1984
Legge di conversione del d.l. 746/1983, richiamata per il regime delle dichiarazioni d'intento.
art. 20, comma 1, lettere a) e b), d.lgs. 175/2014
Invocato dal ricorrente come ius superveniens più favorevole sulla disciplina degli adempimenti connessi alle dichiarazioni d'intento.
art. 7, comma 4-bis, d.lgs. 471/1997
Invocato come norma sanzionatoria sopravvenuta più favorevole, applicabile alle violazioni relative alla dichiarazione d'intento.
art. 15, comma 1, lett. g), d.lgs. 158/2015
Richiamato quale fonte della modifica dell'art. 7, comma 4-bis, d.lgs. 471/1997, con previsione di sanzione fissa più mite.
Censurato dal ricorrente ai fini della qualificazione della violazione come meramente formale.
Censurato dal ricorrente per sostenere l'inapplicabilità delle sanzioni pecuniarie come irrogate dalla CTR.
art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Norma sulla definizione agevolata richiamata dall'Agenzia come causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Legge di conversione del d.l. 119/2018, richiamata per la definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato per effetto dell'estinzione del processo.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata della controversia fiscale prevista dalla legge, il giudizio di legittimità si estingue per cessazione della materia del contendere e la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- La sopravvenuta definizione della lite esclude anche la debenza del doppio contributo unificato.
- Le questioni relative allo ius superveniens, al favor rei e alla qualificazione della violazione come formale restano assorbite quando interviene una causa estintiva del giudizio.
- Nel contenzioso tributario sulle sanzioni per tardiva comunicazione della dichiarazione d'intento, le modifiche normative invocate dal contribuente possono essere rilevanti solo se il giudizio non sia già definito da una sopravvenuta estinzione processuale.
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