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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04176/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di ottenere contributi alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta nel 2009 da un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo ritenendo che, poiché il professionista aveva prodotto un reddito Irpef di euro 610,00, l'attività dovesse qualificarsi come lavoro autonomo occasionale e quindi non fosse soggetta a iscrizione alla Gestione separata ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003. L'INPS ha ricorso per cassazione denunciando violazione della disciplina sulla Gestione separata e delle norme richiamate, sostenendo che per un professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria l'obbligo di iscrizione e contribuzione dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione, mentre la soglia dei 5.000 euro rileva solo per il lavoro autonomo occasionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, rilevando che la Corte d'appello aveva errato nel fondare l'esclusione dell'obbligo contributivo sul solo dato del reddito inferiore a 5.000 euro, senza verificare preliminarmente se l'attività professionale fosse svolta in modo abituale o occasionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo, ma non alla cassa previdenziale di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende anzitutto dall'accertamento in fatto del carattere abituale dell'attività libero-professionale, anche se non esclusiva.
  • La soglia reddituale di euro 5.000 costituisce un indice rilevante per le prestazioni autonome occasionali, ma non può da sola escludere l'obbligo contributivo se l'attività presenta i caratteri dell'abitualità.
  • Ai fini dell'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale possono rilevare indizi come iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione materiale dell'attività, così come il reddito basso può essere un elemento contrario; tali elementi hanno valore presuntivo e non sono ciascuno decisivi in modo automatico.
  • È erronea la decisione di merito che neghi la contribuzione alla Gestione separata fondandosi esclusivamente sul reddito inferiore alla soglia legale, senza compiere il preliminare accertamento sulla natura abituale o occasionale dell'attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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