Cassazione Civile, Ordinanza n. 07716/2025 del 23/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2005 emessi nei confronti di una società in accomandita semplice operante nella vendita di autoveicoli e, per trasparenza, nei confronti dei due soci al 50%. L’Ufficio contestava un maggior reddito imponibile ai fini IRAP e IVA alla società per presunta sottofatturazione di alcune vendite, emersa da una verifica della Guardia di finanza e dal confronto tra i contratti di finanziamento trasmessi da società finanziarie e le fatture emesse. Sulla base dell’avviso societario, venivano poi emessi avvisi nei confronti dei soci per maggior reddito imponibile ai fini IRPEF. La CTP accoglieva i ricorsi, ritenendo coincidenti importi fatturati e importi finanziati; la CTR rigettava gli appelli dell’Agenzia rilevando, in sintesi, che non era stato prodotto il PVC con gli allegati posti a fondamento della ripresa e che la documentazione depositata dai contribuenti consentiva di verificare la corrispondenza delle transazioni. In cassazione l’Agenzia deduceva, con motivi identici nei tre ricorsi, da un lato nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa pronuncia, richiamando gli artt. 112 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c.; dall’altro violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avrebbe considerato una pretesa residua relativa ad acconti non fatturati e che la prova dell’erroneità della decisione di primo grado emergeva dal ricorso introduttivo avversario.
La decisione
La Corte ha riunito i tre ricorsi per connessione e litisconsorzio necessario tra società e soci nelle liti sui redditi da società di persone. Nel merito ha respinto il primo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era esistente, intelligibile e idonea a rendere percepibile la ratio decidendi: i giudici di merito avevano indicato che mancavano agli atti il PVC e gli allegati su cui l’Ufficio fondava la ripresa e che la documentazione prodotta dai contribuenti dimostrava la corrispondenza tra vendite, finanziamenti e fatture. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il richiamo all’art. 2697 c.c. non era sviluppato nel corpo della censura, e perché la doglianza non colpiva specificamente la ratio della decisione di primo grado né dimostrava in modo adeguato l’asserita non contestazione dell’importo delle fatture. I ricorsi sono stati quindi respinti; non sono state liquidate spese perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato inoltre escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato da parte dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura di nullità per omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la CTR ha deciso sulla questione con motivazione comprensibile.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte lo richiama quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie e ritiene che il requisito sia rispettato anche con motivazione sintetica ma intellegibile.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che la nullità ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocato per la dedotta nullità della sentenza; la Corte lo esclude nel primo motivo e non lo ravvisa nel secondo.
Richiamato nel secondo motivo come norma sulla valutazione delle prove; la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità e mancata investitura della ratio decidendi.
Invocato insieme all’art. 115 c.p.c.; la Corte non accoglie la doglianza, perché non è specificamente dimostrato l’errore del giudice nella valutazione del materiale probatorio.
Richiamato nel secondo motivo, ma senza effettivo sviluppo argomentativo; la Corte considera la censura priva di specificità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte richiama il principio per cui, nel caso di soccombenza di un’amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non si applica l’ulteriore contributo unificato.
La Corte ne evidenzia l’assenza di concreta esplicitazione nel motivo di ricorso, con conseguente inammissibilità della censura.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o sia oggettivamente incomprensibile; non basta la sinteticità o la asserita insufficienza argomentativa se dal testo emerge la ratio decidendi.
- In materia tributaria, la CTR può fondare il rigetto dell’appello sull’assenza in atti del PVC e dei relativi allegati e sulla documentazione prodotta dal contribuente, purché la motivazione consenta di comprendere perché le prove disponibili siano ritenute idonee o insufficienti.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. è inammissibile se non è sviluppata in modo specifico nel corpo del motivo e se non coglie esattamente la ratio della sentenza impugnata.
- Quando la ripresa fiscale riguarda società di persone e soci, le controversie relative al reddito della società e a quello dei soci sono tra loro inscindibilmente connesse e devono essere trattate unitariamente.
- La mancata contestazione di un fatto o di un importo non può essere utilmente invocata in cassazione se non è supportata da un’esposizione specifica e completa del contenuto degli atti processuali rilevanti.
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