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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27605/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella esattoriale. In primo grado l'opposizione era stata rigettata dal giudice di pace; in appello il Tribunale di Roma ha accolto l'impugnazione dell'opponente, ma ha compensato le spese di entrambi i gradi. Il soccombente in punto spese ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il Tribunale disposto la compensazione nonostante il pieno esito favorevole dell'impugnazione di merito. Il ricorrente ha sostenuto che la motivazione sulla compensazione, pur richiamando la sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale, fosse meramente apparente e quindi inidonea a sorreggere la decisione.

La decisione

La Corte ha esaminato preliminarmente un possibile difetto di riferibilità della procura speciale, ma ha deciso di definire la controversia con la ragione più liquida. Ha ritenuto infondato il motivo: la censura era anche impropriamente formulata, perché formalmente prospettata come violazione di legge ma sostanzialmente diretta a contestare la motivazione sulla compensazione delle spese. La Cassazione ha osservato che il Tribunale aveva motivato il governo delle spese richiamando la sentenza della Corte costituzionale e valorizzando, anche implicitamente, ragioni gravi ed eccezionali legate alla controvertibilità della materia, poi effettivamente interessata da successivo intervento normativo e da successiva elaborazione delle Sezioni Unite. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'interesse ad agire contro ruolo/cartella non notificati o invalidamente notificati può sussistere anche nei processi pendenti, ma l'opponente deve allegarlo e dimostrarlo; nel caso concreto tale interesse non era stato dedotto, e non poteva ricavarsi dalla sola eccezione di prescrizione maturata dopo la cartella. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente e la Corte ha dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, del versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla regolazione delle spese di lite, ma la censura è stata reputata infondata perché la compensazione disposta dal giudice di merito non è stata ritenuta illogica o priva di motivazione.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato quale parametro della compensazione delle spese; la Corte ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale in presenza di ragioni gravi ed eccezionali.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La Corte osserva che il motivo era formalmente sussunto come violazione di legge, ma in realtà mirava a contestare un vizio motivazionale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Indicata come corretta norma di riferimento per la doglianza relativa a motivazione apparente o mancante.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente o mancante.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per il principio della 'ragione più liquida'.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 24 Cost. per consentire la decisione sul motivo di merito più dirimente nonostante la questione pregiudiziale.

  • art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, comma 4-bis

    La Corte, seguendo le Sezioni Unite, ne afferma l'applicazione ai processi pendenti perché specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata.

  • art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021

    Richiamato come norma inserita in conversione che ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973.

  • d.l. n. 215 del 21/10/2021 conv. in l. n. 146 del 17/12/2021

    Indicato come successivo intervento legislativo sulla materia della riscossione a mezzo ruolo, confermativo della controvertibilità della questione.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per la possibilità di depositare documentazione in cassazione al fine di allegare l'interesse ad agire sopravvenuto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la disciplina del procedimento camerale e del termine di deposito della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura va correttamente qualificata in base al suo contenuto sostanziale: una doglianza che investe la motivazione non può essere efficacemente prospettata come semplice violazione di legge se il vizio dedotto è quello di motivazione apparente o mancante.
  • Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato a verificare che il giudice di merito non abbia posto a fondamento della decisione ragioni illogiche o erronee; non è richiesto che la motivazione sia analitica, essendo sufficiente l'indicazione, anche implicita, di ragioni gravi ed eccezionali.
  • In tema di opposizione a ruolo o cartella non notificati o invalidamente notificati, l'interesse ad agire è una condizione dinamica che può essere incisa dallo ius superveniens fino alla decisione; tuttavia deve essere allegato e dimostrato dalla parte che agisce.
  • L'eccezione di prescrizione maturata dopo la cartella non è, di per sé sola, sufficiente a fondare l'interesse ad agire contro la cartella medesima in assenza di una concreta situazione di obiettiva incertezza o di iniziativa esecutiva dell'amministrazione.
  • Le norme sopravvenute che specificano l'interesse immediato all'impugnazione del ruolo e della cartella possono operare nei giudizi pendenti perché concretizzano un interesse processuale già rilevante, ma restano fermi gli oneri di allegazione e prova in capo all'opponente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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