Cassazione Civile, Ordinanza n. 30602/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione negatoria servitutis proposta dal proprietario di un fondo per ottenere l'accertamento dell'inesistenza, o in subordine dell'estinzione, di un preteso diritto di passaggio esercitato dai vicini sul suo immobile. Il medesimo attore chiedeva anche la rimozione di contatori idrici ed elettrici collocati su un muro di sua proprietà esclusiva e il risarcimento del danno. I convenuti si costituivano resistendo e spiegavano riconvenzionale per l'accertamento dell'esistenza della servitù di passaggio e delle servitù di condotta idrica ed elettrica. Il Tribunale accoglieva le domande principali tranne quella risarcitoria; la Corte d'appello confermava. In cassazione i soccombenti deducevano, con tre motivi, violazione di norme sostanziali e processuali e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la servitù risultasse dai titoli prodotti, che la Corte territoriale avesse erroneamente interpretato o tardivamente valutato tali titoli e che fosse stato erroneamente escluso anche il diritto di mantenere i contatori nella collocazione esistente. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità; ha inoltre osservato che, in presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti dedotti. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando i ricorrenti alle spese, alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha superato il rilievo preliminare di tardività richiamato nella proposta, rilevando però che le tre censure investivano in realtà il giudizio di fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, con richiesta di una rivalutazione del compendio istruttorio non consentita in cassazione. Ha ribadito che il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e controverso, non singole questioni, elementi istruttori o ipotesi alternative. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna dei ricorrenti alle spese, alla condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, oltre al richiamo all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la decisione è stata assunta in conformità alla proposta camerale; la Corte ha poi precisato che il rilievo preliminare di tardività poteva ritenersi superato, ma ha comunque dichiarato l'inammissibilità per ragioni attinenti al contenuto dei motivi.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per una nuova valutazione del fatto; il vizio di omesso esame è circoscritto al fatto storico decisivo e non a questioni, punti della sentenza o singole risultanze istruttorie.
artt. 99, 112, 115, 116, 183, 221 e ss. c.p.c.
le norme sono invocate dai ricorrenti per sostenere errori processuali e di valutazione probatoria, ma la Corte ritiene che le doglianze si traducano in una richiesta di riesame del merito.
richiamato solo nel novero delle dedotte violazioni processuali, senza svolgimento autonomo nella decisione.
il fatto storico omesso ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve essere un fatto principale o secondario rilevante ai fini dell'onere della prova; non sono tali le singole prove o questioni decise.
richiamati dai ricorrenti in relazione alla qualificazione dei titoli e dei rapporti dedotti, ma senza autonoma incidenza nella ratio decidendi.
richiamati per contestare l'interpretazione dei titoli, ma la Corte considera la censura sostanzialmente volta a rivalutare il merito.
evocato in relazione all'azione negatoria servitutis e alla contestazione dell'esistenza della servitù.
richiamati per la disciplina delle servitù, ma la Corte non entra nel merito della loro applicazione, limitandosi a escludere la sindacabilità del giudizio di fatto.
citato dai ricorrenti tra le norme sulla servitù, senza autonoma rilevanza nella decisione.
richiamati nel motivo per sostenere l'efficacia probatoria dei titoli, ma la Corte non accoglie la prospettazione di merito.
la Corte, decidendo in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., applica la condanna per responsabilità aggravata e dispone il pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diverso apprezzamento del merito, poiché la valutazione della rilevanza e credibilità degli elementi istruttori appartiene al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, e non singole questioni, singoli elementi probatori o prospettazioni alternative della ricostruzione fattuale.
- In presenza di doppia conforme, le censure di legittimità che si risolvono nella contestazione del giudizio di fatto e della valutazione delle prove sono inammissibili nei limiti propri del sindacato di cassazione.
- L'azione negatoria servitutis impone di accertare l'esistenza della servitù allegata; se il giudice di merito ritiene non provata la servitù sulla base delle prove acquisite, tale apprezzamento non può essere ribaltato in cassazione mediante la mera rilettura dei titoli o delle risultanze istruttorie.
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