Cassazione Civile, Ordinanza n. 22618/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento pensionistico di anzianità di due iscritti alla Cassa dei ragionieri e periti commerciali, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007. La Corte d'appello aveva stabilito che alla loro pensione dovesse applicarsi il coefficiente di neutralizzazione previsto dalla delibera della Cassa del 7 giugno 2003, cioè un abbattimento della quota pensionistica collegato al tempo tra maturazione dell'anzianità e accesso alla vecchiaia. I ricorrenti hanno impugnato la decisione deducendo, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione e falsa applicazione della L. n. 335/1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296/2006, art. 1, comma 763, e della L. n. 147/2013, art. 1, comma 488, sostenendo che il coefficiente di neutralizzazione violerebbe il principio del pro rata e che la disciplina del 2013 avrebbe natura innovativa e quindi non applicabile alla fattispecie. In sostanza, contestavano la legittimità dell'abbattimento pensionistico e la sua applicazione alle pensioni con decorrenza antecedente al 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, secondo il consolidato orientamento successivo, il coefficiente di neutralizzazione introdotto per le pensioni di anzianità dei ragionieri e periti commerciali non viola il principio del pro rata di cui alla L. n. 335/1995, art. 3, comma 12, perché non comporta prelievi forzosi né elimina diritti quesiti, ma costituisce una misura di graduazione della prestazione con finalità dissuasive e di equilibrio finanziario, collegata alla scelta dell'assicurato di accedere alla pensione di anzianità potendo comunque proseguire l'attività professionale. La Corte ha quindi confermato la sentenza di merito. Ha compensato integralmente le spese per il consolidarsi dei principi giurisprudenziali solo successivamente alla proposizione dei ricorsi e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma invocata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12
richiamata come parametro del principio del pro rata; la Corte ribadisce che il coefficiente di neutralizzazione non lo viola.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763
norma richiamata dai ricorrenti per sostenere la censura di violazione di legge; non è ritenuta idonea a mutare l'esito della controversia.
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 488
la Corte richiama il consolidato orientamento che esclude la natura dirimente della sua applicazione nella fattispecie, nei termini prospettati dai ricorrenti.
norma processuale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
richiamata insieme al D.P.R. n. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il coefficiente di neutralizzazione previsto da una cassa professionale per le pensioni di anzianità può essere legittimo anche se incide sulla quota retributiva maturata dopo una certa delibera, quando costituisca una misura di graduazione dell'importo collegata alla scelta anticipata di andare in pensione e non un prelievo forzoso o la soppressione di diritti quesiti.
- Il principio del pro rata, nel regime previdenziale professionale richiamato, non impedisce in assoluto modifiche regolamentari o delibere che incidano sul calcolo della prestazione, purché la disciplina non elimini diritti già maturati e sia funzionale al riequilibrio finanziario del sistema.
- Quando la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito in modo consolidato la legittimità della misura previdenziale contestata, il ricorso che riproponga le medesime censure è infondato se non introduce argomenti nuovi idonei a superare quell'orientamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22464/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22477/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22493/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22517/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22526/2023 del 26/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 22535/2023 del 26/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →