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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22618/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento pensionistico di anzianità di due iscritti alla Cassa dei ragionieri e periti commerciali, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007. La Corte d'appello aveva stabilito che alla loro pensione dovesse applicarsi il coefficiente di neutralizzazione previsto dalla delibera della Cassa del 7 giugno 2003, cioè un abbattimento della quota pensionistica collegato al tempo tra maturazione dell'anzianità e accesso alla vecchiaia. I ricorrenti hanno impugnato la decisione deducendo, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione e falsa applicazione della L. n. 335/1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296/2006, art. 1, comma 763, e della L. n. 147/2013, art. 1, comma 488, sostenendo che il coefficiente di neutralizzazione violerebbe il principio del pro rata e che la disciplina del 2013 avrebbe natura innovativa e quindi non applicabile alla fattispecie. In sostanza, contestavano la legittimità dell'abbattimento pensionistico e la sua applicazione alle pensioni con decorrenza antecedente al 2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, secondo il consolidato orientamento successivo, il coefficiente di neutralizzazione introdotto per le pensioni di anzianità dei ragionieri e periti commerciali non viola il principio del pro rata di cui alla L. n. 335/1995, art. 3, comma 12, perché non comporta prelievi forzosi né elimina diritti quesiti, ma costituisce una misura di graduazione della prestazione con finalità dissuasive e di equilibrio finanziario, collegata alla scelta dell'assicurato di accedere alla pensione di anzianità potendo comunque proseguire l'attività professionale. La Corte ha quindi confermato la sentenza di merito. Ha compensato integralmente le spese per il consolidarsi dei principi giurisprudenziali solo successivamente alla proposizione dei ricorsi e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il coefficiente di neutralizzazione previsto da una cassa professionale per le pensioni di anzianità può essere legittimo anche se incide sulla quota retributiva maturata dopo una certa delibera, quando costituisca una misura di graduazione dell'importo collegata alla scelta anticipata di andare in pensione e non un prelievo forzoso o la soppressione di diritti quesiti.
  • Il principio del pro rata, nel regime previdenziale professionale richiamato, non impedisce in assoluto modifiche regolamentari o delibere che incidano sul calcolo della prestazione, purché la disciplina non elimini diritti già maturati e sia funzionale al riequilibrio finanziario del sistema.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito in modo consolidato la legittimità della misura previdenziale contestata, il ricorso che riproponga le medesime censure è infondato se non introduce argomenti nuovi idonei a superare quell'orientamento.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
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