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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29820/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario tributi)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IMU relativa all'annualità 2013 emesso dal concessionario incaricato per conto del Comune. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla applicabilità dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995 alla sottoscrizione a stampa dell'atto impositivo; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 26, L. 388/2000, in relazione all'art. 1, comma 162, L. 296/2006 e all'art. 1, comma 87, L. 549/1995, sostenendo che gli atti di accertamento e liquidazione privi di firma autografa o digitale sarebbero inesistenti o nulli; (3) contraddittorietà della motivazione in merito alla variazione della rendita catastale posta a base del calcolo dell'imposta.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo e il secondo motivo inammissibili per difetto di specificità, osservando che la ricorrente non aveva riprodotto l'avviso di accertamento né la documentazione relativa alla notifica, né indicato dove reperirli. In ogni caso, tali censure sono state ritenute infondate perché l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile è legittima per gli atti tributari locali prodotti mediante sistemi informatici automatizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995, norma speciale ancora vigente. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva congruamente accertato che l'imposta era stata calcolata su una rendita determinata anteriormente all'anno d'imposta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 87, L. 549/1995

    "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informatici automatizzata"

    Per gli atti di liquidazione e accertamento dei tributi locali formati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, individuato con apposita determina dirigenziale.

  • art. 1, comma 26, L. 388/2000

    Richiamato dalla ricorrente in combinazione con altre norme per sostenere l'illegittimità degli atti privi di firma autografa o digitale; la Corte non ne ha accolto la lettura.

  • art. 1, comma 162, L. 296/2006

    Richiamato nel giudizio di merito e nel ricorso; la Corte ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento notificato in conformità alla disciplina dei tributi locali.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata con proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di tributi locali, quando l'atto di accertamento o liquidazione è formato mediante sistemi informatici automatizzati, la sottoscrizione autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, senza che ciò comporti di per sé nullità o inesistenza dell'atto.
  • La disciplina speciale dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995 conserva efficacia e prevale come norma di settore rispetto a letture che pretendano, per gli atti automatizzati dei tributi locali, una firma autografa o digitale.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure che investono un atto o un documento processuale devono essere specifiche: è necessario riprodurre o indicare con precisione gli atti rilevanti e la loro collocazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La censura di vizio motivazionale è infondata se la sentenza impugnata contiene una motivazione coerente e sufficiente sul punto decisivo, come nel caso della determinazione della base imponibile su una rendita catastale anteriore all'annualità oggetto di imposizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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