Cassazione Civile, Ordinanza n. 32317/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta su somme liquidate in capitale da un fondo di previdenza complementare aziendale (prima PIA, poi Fondenel), sostenendo che una parte delle somme dovesse essere tassata con l'aliquota del 12,5% prevista per i redditi di capitale, anziché con tassazione separata ordinaria. Dopo un primo contenzioso, culminato in una cassazione con rinvio, la CTR in sede di rinvio aveva accolto la domanda del contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione; violazione del giudicato interno e del principio di diritto fissato in sede di rinvio, per non avere verificato se il fondo avesse effettivamente investito sul mercato il capitale accantonato e quale fosse l'eventuale rendimento; violazione degli artt. 115 e 384 c.p.c. per essersi il giudice di rinvio discostato dagli atti e dalla perizia agli atti. La censura sostanziale dell'Ufficio era che non bastasse affermare in astratto l'esistenza di un rendimento, dovendosi provare l'effettivo investimento del capitale e la sua quantificazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondati, con esame congiunto, il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR non si era attenuta ai principi di diritto già fissati dalla precedente pronuncia rescindente e non aveva svolto l'indagine necessaria sull'effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato né sulla quantificazione dell'eventuale rendimento netto. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente per il rimborso. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità, ponendo le spese di questo giudizio secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata dedotta dall'Agenzia
art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in relazione ai poteri e ai vincoli del giudice di rinvio nel processo tributario
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; in mancanza, la sentenza è censurabile e la causa può essere decisa nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti
richiamato a sostegno del vincolo derivante dal giudicato e dal principio di diritto fissato in sede rescindente
richiamato per la dedotta decisione in difformità dagli atti di causa e dal materiale probatorio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come norma sul vizio processuale denunciato per nullità della sentenza
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione di legge e nullità della sentenza
art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
invocato dal contribuente per sostenere la tassazione al 12,5% di parte delle somme percepite
artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
indicati come base del regime di tassazione separata applicabile alle prestazioni in capitale
art. 6, legge 26 settembre 1985, n. 482
prevista la ritenuta del 12,5% sulle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento netto effettivamente maturato
d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
assunto quale discrimine temporale per il regime fiscale delle prestazioni dei fondi pensione complementari
Massime di principio
- Nel caso di prestazioni in capitale erogate da fondi pensione complementari aziendali di vecchia iscrizione, la tassazione agevolata al 12,5% si applica solo alle somme che costituiscono effettivo rendimento netto, cioè il risultato di investimenti sul mercato del capitale accantonato, e non alla mera sorte capitale.
- Il giudice di rinvio è vincolato dal principio di diritto enunciato dalla Cassazione e deve svolgere l'indagine fattuale richiesta dalla pronuncia rescindente; una decisione che prescinda da tale verifica viola l'art. 384 c.p.c. e il giudicato interno formatosi sul punto.
- Chi chiede il rimborso di imposta è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, in particolare l'effettivo investimento sul mercato delle somme e la quantificazione del rendimento fiscalmente agevolabile.
- La prova del rendimento non può essere desunta da meri prospetti interni o da elaborazioni matematico-attuariali che descrivano la redditività complessiva dell'ente, se tali documenti non dimostrano l'investimento del singolo accantonamento sul mercato e i criteri di calcolo della voce rendimento.
- Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., rigettando la domanda originaria quando dagli atti risulti insussistente il presupposto per il rimborso.
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