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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31359/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine dall’aggiornamento del canone concessorio relativo all’annualità 2014 per il servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale. Il Comune sostiene che, in forza della concessione originaria del 1973, delle successive integrazioni e di un lodo arbitrale reso esecutivo nel 2005, la rete di distribuzione sarebbe divenuta di sua piena proprietà dal 2007, con conseguente diritto ad aggiornare il canone ai sensi dell’art. 46-bis del d.l. n. 159/2007. Italgas ha impugnato davanti al TAR la determinazione dirigenziale del 2014 e le successive diffide di pagamento; il TAR ha accolto il ricorso. In appello il Consiglio di Stato ha affermato la propria giurisdizione sulla controversia, ritenendo applicabile l’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. e non la deroga relativa a indennità, canoni e altri corrispettivi. Il Comune ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione degli artt. 111 Cost., 7, comma 5, e 133 c.p.a., nonché della sentenza Corte cost. n. 204/2004, sostenendo che il giudice amministrativo avrebbe ecceduto i limiti della giurisdizione; con il secondo denuncia violazione degli artt. 111 Cost., 324 c.p.c. e 2909 c.c., assumendo che la questione di giurisdizione fosse già coperta da giudicato e che il Consiglio di Stato non potesse rimetterla in discussione.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che sulla questione di giurisdizione si fosse già formato un giudicato esterno, in forza delle precedenti pronunce rese tra le stesse parti in controversie analoghe su annualità diverse, in particolare le decisioni n. 13881/2014 e n. 9151/2018. In tali precedenti era già stata affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, con efficacia panprocessuale, e la nuova impugnazione mirava in realtà a contestare l’attività interpretativa del giudice amministrativo su lodo arbitrale, disciplina concessoria e normativa applicabile, attività ritenuta interna alla funzione giurisdizionale e non configurante uno sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione. Non è stata disposta pronuncia sulle spese perché la resistente non si era ritualmente costituita con tempestivo controricorso. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    La censura ex art. 111 Cost. è stata reputata non idonea a superare il giudicato esterno sulla giurisdizione; il ricorso per cassazione ai sensi del comma 8 è ammesso solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, non per contestare l’attività interpretativa del giudice amministrativo.

  • art. 7, comma 5, c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione amministrativa; la Corte, tuttavia, ha rilevato che la questione era già coperta da giudicato e comunque ricadeva nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

  • art. 133 c.p.a.

    La controversia è stata ricondotta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di pubblici servizi e di esercizio di poteri autoritativi nella determinazione del canone.

  • Corte cost. n. 204/2004

    Richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi restrittiva della giurisdizione esclusiva; la Corte di cassazione non ne ha tratto conseguenze favorevoli al ricorso, valorizzando invece i precedenti di legittimità sul giudicato di giurisdizione.

  • art. 324 c.p.c.

    La norma è stata invocata per dedurre il giudicato interno/esterno sulla giurisdizione; la Corte ha accolto sostanzialmente la prospettazione sul punto, affermando che il giudicato era già formato.

  • art. 2909 c.c.

    È stata ritenuta operante l’efficacia del giudicato sostanziale sulla questione di giurisdizione nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto domande analoghe.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    La resistente non avendo depositato tempestivo controricorso, non sono state poste a suo carico le spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 46-bis d.l. n. 159/2007

    È la base normativa richiamata nella vicenda per l’aggiornamento del canone di concessione del servizio di distribuzione del gas.

Massime di principio

  • La questione di giurisdizione, una volta definita con sentenza passata in giudicato tra le stesse parti e in relazione a una medesima domanda sostanzialmente identica, non può essere nuovamente rimessa in discussione in successivi giudizi analoghi.
  • Le decisioni delle Sezioni Unite sulla giurisdizione producono efficacia esterna nei successivi giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto la medesima domanda, precludendo la riapertura del thema decidendum sulla giurisdizione.
  • Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro le sentenze del giudice amministrativo è esperibile solo per violazione dei limiti esterni della giurisdizione e non per contestare l’interpretazione del lodo, del rapporto concessorio o della disciplina applicabile, attività che rientrano nella funzione giurisdizionale.
  • Nelle controversie relative all’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione nella determinazione di canoni concessori di servizi pubblici, può sussistere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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