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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17583/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto l'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2008, ritenendo obbligati in solido il bookmaker estero e la sua controllante, in relazione all'attività svolta in Italia tramite un centro di trasmissione dati operante per conto del soggetto estero. Le società hanno impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che: la disciplina dell'imposta unica non sarebbe applicabile nei termini affermati dalla CTR; l'avviso avrebbe illegittimamente modificato i presupposti soggettivi dell'imposizione; il presupposto territoriale del tributo non sussisterebbe; sarebbe mancato il contraddittorio endoprocedimentale per omessa notifica del processo verbale di constatazione ai coobbligati; la normativa sarebbe in contrasto con il diritto UE e con i principi di parità di trattamento e non discriminazione, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; inoltre si deduceva violazione degli artt. 3 e 53 Cost. alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla debenza dell'imposta unica sulle scommesse da parte del bookmaker estero e alla configurazione della solidarietà, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il tributo colpisce l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia anche se riferita a operatori esteri e anche in assenza di concessione; ha escluso la necessità del contraddittorio endoprocedimentale in difetto di una specifica previsione normativa, trattandosi di tributo non armonizzato e di accertamento a tavolino; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché non confrontato con la sentenza impugnata e comunque non pertinente alla posizione del bookmaker. Ha inoltre escluso i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, osservando che la questione era già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della decisione di merito favorevole all'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504

    Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse

    La norma va letta nel senso che soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche senza concessione, inclusi operatori stabiliti all'estero.

  • art. 1, comma 66, lett. a), L. 13 dicembre 2010, n. 220

    l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione

    La disposizione conferma che il tributo si applica anche fuori dal sistema concessorio.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220

    soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione (...) gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere

    La norma interpretativa estende la soggettività passiva anche ai gestori per conto terzi e prevede la solidarietà del terzo per conto del quale l'attività è svolta.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato per censurare l'asserita modifica dei presupposti dell'avviso, ma la Corte non ne accoglie la doglianza.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288

    Richiamato ai fini del riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.

  • artt. 1326, 1327, 1336 c.c.

    Invocati per contestare il profilo territoriale e negoziale della raccolta scommesse.

  • art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4

    Richiamato in relazione al dedotto difetto di contraddittorio e di verbalizzazione.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente a fondamento del preteso obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa nella fase amministrativa.

  • art. 267 TFUE

    La Corte nega la necessità del rinvio pregiudiziale perché la questione è già stata chiarita dalla giurisprudenza UE e non presenta dubbi interpretativi rilevanti.

  • artt. 56 ss. TFUE

    La Corte ritiene che la normativa nazionale non osti alla libera prestazione dei servizi perché si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, senza discriminazioni fondate sulla sede.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel motivo sulla ragionevolezza e capacità contributiva; la Corte ritiene infondata la censura alla luce della sentenza della Corte costituzionale.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato in tema di capacità contributiva; la Corte afferma che la disciplina non viola tale principio nei limiti chiariti dalla Corte costituzionale.

  • art. 64, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La norma sulla rivalsa opera solo quando il coobbligato sia tenuto al pagamento per fatti o situazioni esclusivamente riferibili ad altri; nel caso esaminato non consente di sovvertire la solidarietà accertata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicata come base del procedimento camerale.

Massime di principio

  • L'imposta unica sulle scommesse colpisce l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio dello Stato, non la sola giocata in sé, sicché il tributo può essere richiesto anche a operatori esteri che gestiscano il servizio per il tramite di strutture locali.
  • Il soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche senza concessione e anche per conto di terzi; in tale assetto la solidarietà tra gestore per conto proprio e gestore per conto terzi è paritetica e non dipendente.
  • La sentenza della Corte costituzionale che ha inciso sulla disciplina dell'imposta unica per il periodo anteriore al 2011 non elimina la soggettività passiva del bookmaker privo di concessione per le annualità successive o, comunque, non fa venir meno la sua obbligazione quando il giudizio riguarda esclusivamente la sua posizione.
  • Fuori dai tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale non ha portata generalizzata: l'atto impositivo è invalido solo se una specifica norma lo prevede; inoltre, nell'accertamento a tavolino il primo atto conosciuto dal contribuente può essere direttamente l'avviso di accertamento.
  • Non sussiste obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa del diritto UE sia già stata chiarita o non presenti ragionevoli dubbi; la normativa nazionale sulle scommesse non è stata ritenuta discriminatoria perché si applica indifferentemente agli operatori stabiliti in Italia o in altri Stati membri.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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