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Sentenza

Sentenza n. 4117/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta, notificato in data 17/08/2025, con il quale è stata dichiarata la decadenza del nulla osta al lavoro subordinato per decorrenza del termine di validità di cui all’art. 31, co. 4, D.P.R. 394/1999 (codice pratica P CE/L/Q/2023/111426).

Giustizia amministrativa202505526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato per decorso del termine semestrale di validità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto dal competente Sportello Unico per l'Immigrazione il rilascio, in data 1 aprile 2024, di nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato in favore di lavoratori cittadini del Bangladesh. Nelle more della procedura era entrato in vigore l'art. 3 del d.l. n. 145/2024, che aveva disposto la sospensione ex lege dell'efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi considerati a rischio di frode documentale, nonché la sospensione dei procedimenti consolari per il rilascio dei visti, fino al completamento delle verifiche dello Sportello Unico. Il beneficiario aveva tempestivamente sollecitato gli uffici diplomatici italiani nel Paese d'origine per ottenere il visto, ma il 17 agosto 2025 l'Amministrazione aveva dichiarato la decadenza del nulla osta per il decorso del termine semestrale, senza considerare la sospensione legale. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e difetto di istruttoria per mancata comunicazione del preavviso di rigetto; violazione e falsa applicazione dell'art. 31, commi 4 e 8, d.P.R. n. 394/1999, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, sostenendo che il mancato rilascio del visto fosse imputabile all'impedimento derivante dalla sospensione normativa e non alla propria inerzia; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.l. n. 145/2024 e difetto di motivazione e istruttoria, per avere l'Amministrazione applicato il termine di validità del nulla osta come se la sospensione legale non fosse intervenuta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi sostanziali e assorbendo il motivo relativo alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Il vizio decisivo è la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.l. n. 145/2024. La disposizione ha sospeso automaticamente l'efficacia dei nulla osta già rilasciati per i lavoratori provenienti da Paesi a rischio, tra cui il Bangladesh, e ha contestualmente sospeso i procedimenti per il rilascio dei visti, fino alla conferma espressa del positivo completamento delle verifiche da parte dello Sportello Unico. Secondo il TAR, la sospensione legale dell'efficacia dell'atto e del relativo procedimento comporta anche la sospensione del decorso dei termini collegati, incluso il termine semestrale di validità del nulla osta. La decadenza non poteva quindi essere dichiarata per mero decorso del tempo, poiché il termine era rimasto sospeso per effetto della norma sopravvenuta. Inoltre, la mancata finalizzazione dell'ingresso non era imputabile al ricorrente o al lavoratore, che avevano tempestivamente sollecitato il rilascio del visto, ma all'impedimento legale e alla mancata conclusione delle verifiche amministrative. Il provvedimento è stato pertanto annullato. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Disciplina il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato; il termine di validità del nulla osta è considerato dal giudice tra i termini sospesi dalla disciplina speciale sopravvenuta.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Prevede il termine semestrale di validità del nulla osta al lavoro, il cui decorso è stato ritenuto sospeso durante la sospensione legale dell'efficacia del nulla osta.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999

    È stato utilizzato dall'Amministrazione come base per dichiarare la decadenza per decorso del termine, ma la sua applicazione è stata ritenuta illegittima perché non coordinata con la sospensione ex lege prevista dalla disciplina sopravvenuta.

  • art. 31, comma 8, d.P.R. 394/1999

    Richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente, nel quadro della disciplina della validità e della decadenza del nulla osta.

  • art. 3 d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024

    l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati [...] è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more [...] i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia [...] sono sospesi

    Introduce una sospensione automatica dell'efficacia dei nulla osta già rilasciati e dei procedimenti per il rilascio dei visti; tale sospensione comporta anche la sospensione del decorso del termine semestrale di validità del nulla osta.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il motivo relativo alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto è stato assorbito, senza decisione nel merito.

Massime di principio

  • Quando una norma sopravvenuta sospende ex lege l'efficacia di un nulla osta amministrativo e il procedimento necessario per renderlo operativo, devono ritenersi sospesi anche i termini di validità dell'atto collegati all'efficacia sospesa, salvo diversa previsione normativa.
  • Non può essere dichiarata la decadenza di un nulla osta per il mero decorso del termine di validità quando tale termine sia stato legalmente sospeso da una disciplina sopravvenuta applicabile al procedimento.
  • La mancata conclusione della procedura di ingresso non è imputabile al richiedente o al beneficiario quando questi abbiano tempestivamente attivato gli uffici competenti e la procedura sia rimasta bloccata da una sospensione normativa e dalle verifiche rimesse all'Amministrazione.
  • L'Amministrazione, nel dichiarare la decadenza di un titolo per decorso del tempo, deve considerare le discipline sopravvenute che abbiano sospeso l'efficacia del titolo e i termini ad esso collegati; l'omessa considerazione determina violazione e falsa applicazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàDifetto di istruttoria

Testo integrale

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