Sentenza n. 1426/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Verona, sezione lavoro, avente ad oggetto l’attivazione della carta elettronica del docente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante da una sentenza del Tribunale ordinario di Verona, sezione lavoro, pubblicata il 26 giugno 2025. Nel corso del giudizio il Ministero ha dapprima indicato le modalità operative per l’attivazione della carta elettronica del docente in favore dei destinatari di sentenze favorevoli passate in giudicato e, successivamente, ha documentato di avere attivato la carta elettronica in favore del ricorrente il 18 febbraio 2026. Il ricorrente non ha contestato l’adempimento, non ha depositato note di passaggio in decisione e non ha partecipato alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto provata l’ottemperanza al giudicato sulla base della dichiarazione dell’Amministrazione, della documentazione prodotta e, in particolare, della nota del 18 marzo 2026. L’adempimento non è stato smentito da allegazioni contrarie del ricorrente ed è stato ritenuto comprovato anche in applicazione del principio di non contestazione previsto dall’art. 64, comma 2, c.p.a. Poiché l’Amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza nel corso del giudizio, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state compensate, ravvisandosi eccezionali ragioni nella definizione amministrativa della controversia e nella mancanza di difese scritte del ricorrente successive alla costituzione delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Il principio di non contestazione concorre a fondare la prova dell’avvenuta ottemperanza quando l’Amministrazione documenta l’adempimento e il ricorrente non lo contesta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione da parte dell’Amministrazione di documentazione idonea a comprovare l’esecuzione del giudicato, non smentita dal ricorrente, consente al giudice di ritenere provato l’adempimento anche in applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a.
- Quando l’Amministrazione esegue il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza e l’adempimento soddisfa la pretesa azionata, il giudizio deve essere definito con una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto e la mancata prosecuzione delle difese del ricorrente possono costituire eccezionali ragioni per compensare le spese di lite.
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