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Sentenza

Sentenza n. 1423/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile da caccia e successivo divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore di Verona di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia, fondato sulla sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. per la detenzione, all'interno della propria autovettura, di un coltello a serramanico di rilevanti dimensioni, in violazione dell'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975. Ha dedotto la violazione dell'art. 43 T.U.L.P.S., l'insufficienza della motivazione, l'eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che si trattasse di un episodio isolato, lieve, riconducibile all'attività venatoria, relativo a un oggetto di modesta capacità offensiva e seguito dall'estinzione del reato e degli effetti penali. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 e del principio di partecipazione, lamentando una motivazione stereotipata e l'omessa effettiva valutazione delle proprie osservazioni. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, deducendo l'insufficienza del presupposto fattuale, la sproporzione, il difetto di motivazione e di istruttoria, l'incompetenza e lo sviamento per asserita delega della valutazione alla Questura, nonché la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990. Ha infine contestato la clausola che gli assegnava 150 giorni per la cessione, disattivazione o distruzione delle armi, assumendo di averle già cedute.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che il porto e la detenzione di armi non costituiscano oggetto di un diritto soggettivo, ma siano sottoposti a un controllo amministrativo particolarmente penetrante e a una valutazione preventiva e prognostica di piena affidabilità. Il giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza non richiede la prova di un abuso già verificatosi né il grado di certezza proprio del giudizio penale; può fondarsi anche su un singolo fatto significativo, persino non seguito da condanna. Nel caso concreto, il trasporto ingiustificato in automobile di un coltello a serramanico di 31 cm, con lama di 14 cm, seguito da sentenza di patteggiamento, è stato ritenuto direttamente pertinente alla materia delle armi e idoneo a incrinare l'affidabilità richiesta. La lieve entità del fatto, la modesta capacità offensiva dell'oggetto, la lunga titolarità pregressa della licenza e la successiva estinzione del reato non eliminano la rilevanza amministrativa del fatto storico e non vincolano l'autorità a un esito favorevole. Il diniego questorile è stato ritenuto sufficientemente motivato, poiché individuava il fatto ostativo e il giudizio prognostico, senza necessità di confutare analiticamente ogni argomento difensivo. Quanto al decreto prefettizio, il TAR ha ritenuto legittimo fondare il divieto di detenzione sul medesimo episodio, in quanto indicativo non solo di una possibile inaffidabilità nel porto, ma anche nella custodia e detenzione delle armi. La Prefettura non ha delegato il proprio potere alla Questura, avendo acquisito gli elementi istruttori e formulato un'autonoma valutazione conclusiva. L'art. 10-bis l. 241/1990 non era applicabile al procedimento officioso di divieto di detenzione; in ogni caso, il ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio, avuto accesso agli atti e presentato plurime memorie, esaminate dall'amministrazione. La clausola relativa alla cessione delle armi è stata qualificata come conseguenziale al divieto e inidonea a incidere sulla ratio del provvedimento, anche considerando che risultava ancora custodito un fucile riconducibile al ricorrente. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il rinnovo del porto d'armi richiede una verifica attuale della piena affidabilità del richiedente; l'autorità può negarlo sulla base di fatti specificamente pertinenti alla materia delle armi e idonei a fondare una prognosi di possibile abuso.

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Il divieto prefettizio di detenzione di armi ha natura preventiva e cautelare e può essere adottato sulla base di una prognosi di non piena affidabilità, senza necessità di accertare una pericolosità sociale in senso penalistico o un abuso già verificatosi.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il preavviso di rigetto riguarda i procedimenti a istanza di parte e non si applica al procedimento officioso di divieto di detenzione di armi; resta comunque necessaria una valutazione sostanziale delle garanzie partecipative quando l'interessato abbia ricevuto comunicazione di avvio e abbia presentato memorie.

  • art. 4, comma 3, l. 18 aprile 1975, n. 110

    La violazione delle regole sul porto di strumenti da punta e da taglio costituisce fatto direttamente pertinente alla materia delle armi e può essere valutata dall'autorità di pubblica sicurezza quale indice di inaffidabilità amministrativa.

  • artt. 444 e 445 c.p.p.

    La sentenza di applicazione della pena, pur non equivalendo a una condanna ordinaria sotto ogni profilo, presuppone l'assenza di cause evidenti di proscioglimento e può essere apprezzata dall'autorità amministrativa ai fini della prognosi di affidabilità.

Massime di principio

  • In materia di porto e detenzione di armi non sussiste un diritto soggettivo al rilascio o alla conservazione del titolo; l'autorità di pubblica sicurezza esercita un controllo preventivo particolarmente penetrante, volto ad accertare la piena affidabilità del soggetto.
  • Il giudizio di affidabilità richiesto per il porto o la detenzione di armi ha natura preventiva e prognostica e non richiede né la prova di un abuso già verificatosi né il grado di certezza proprio del giudizio penale; anche un singolo fatto significativo può giustificare il diniego o il divieto.
  • La sentenza di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p. e il fatto storico sottostante possono essere autonomamente valutati dall'autorità di pubblica sicurezza ai fini della prognosi di affidabilità, anche quando il reato sia successivamente estinto e siano venuti meno gli effetti penali.
  • La lieve entità dell'episodio, la modesta capacità offensiva dell'oggetto, l'assenza di precedenti specifici e la lunga titolarità pregressa del porto d'armi non impediscono il diniego o il divieto quando la condotta, per natura e modalità, sia direttamente pertinente alla disciplina delle armi e riveli una negligenza incompatibile con il livello di cautela richiesto.
  • Il Prefetto può acquisire e fare proprie, nell'ambito della propria autonoma valutazione, le risultanze istruttorie e le valutazioni della Questura o delle Forze dell'ordine; tale utilizzazione non integra delega del potere decisorio né incompetenza, purché il provvedimento finale contenga una valutazione conclusiva riconducibile all'autorità competente.
  • Nel procedimento officioso di divieto di detenzione di armi non trova applicazione l'art. 10-bis l. 241/1990; in ogni caso, la partecipazione procedimentale è effettivamente garantita quando l'interessato riceva la comunicazione di avvio, acceda agli atti e possa presentare memorie che l'amministrazione consideri senza essere tenuta a confutarle analiticamente una per una.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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