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Sentenza

Sentenza n. 1424/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202101486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: intimazione di pagamento per euro 77.737,06 relativa a residui AGEA per prelievi latte, con contestuale impugnazione della cartella presupposta, del residuo ruolo AGEA e dell’atto di pignoramento presso terzi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (azienda agricola debitrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento notificata via PEC il 12 ottobre 2021, la cartella indicata come notificata l’11 dicembre 2018, il residuo ruolo AGEA formato ai sensi del d.l. n. 27/2019 e l’atto di pignoramento presso terzi. Ha rinunciato alle domande relative al pignoramento e al risarcimento. Ha dedotto: nullità o inesistenza della notificazione dell’intimazione per utilizzo di un indirizzo PEC del mittente non risultante dai pubblici registri; contrasto del sistema nazionale di compensazione e imputazione del prelievo supplementare con il diritto dell’Unione europea; illegittimità degli interessi; decadenza dall’iscrizione a ruolo e prescrizione del credito; violazione della disciplina del Registro nazionale dei debiti e duplicazione degli strumenti di recupero; errata quantificazione del debito per omessa imputazione delle somme già recuperate da AGEA; mancata notificazione degli atti di accertamento, imputazione e della cartella presupposta; necessità di una nuova cartella a seguito del trasferimento dei residui AGEA all’agente della riscossione; difetto di motivazione e di intelligibilità della pretesa quanto a capitale, interessi, interessi di mora e oneri di riscossione. Il TAR ha esaminato in via assorbente la mancata prova della notificazione della cartella presupposta e, in via concorrente, l’incidenza dell’annullamento disposto dal Consiglio di Stato sul meccanismo di compensazione relativo alla campagna 2002/2003.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha respinto il motivo relativo alla presunta inesistenza della notificazione dell’intimazione, rilevando che essa era pervenuta all’indirizzo PEC della ricorrente e che il ricorso tempestivo dimostrava il raggiungimento dello scopo; un’eventuale irregolarità dell’indirizzo del mittente non aveva leso il diritto di difesa. Ha invece accolto il motivo relativo alla mancata notificazione della cartella presupposta. Poiché tale notificazione era stata specificamente contestata, spettava alle amministrazioni resistenti provarla, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa esecutiva e dell’opponibilità dell’atto presupposto. La documentazione prodotta provava la notificazione dell’intimazione del 2021, ma non quella della cartella del 2018 né, con sufficiente certezza, degli atti di accertamento e imputazione posti a base del carico. L’intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 non può sorreggere l’esecuzione in assenza della prova della valida notificazione dell’atto presupposto. Il TAR ha inoltre rilevato che la sentenza del Consiglio di Stato n. 10143/2024 aveva annullato, per la campagna 2002/2003, il meccanismo di compensazione fondato su categorie prioritarie anziché sul criterio proporzionale imposto dal diritto dell’Unione europea; pertanto il carico relativo a tale campagna non poteva essere mantenuto nella misura originaria e doveva essere rideterminato, ove ne ricorressero i presupposti. Il difetto di intelligibilità della pretesa è stato ritenuto fondato quanto al cumulo di capitale, interessi, interessi di mora e oneri di riscossione, non verificabile in assenza degli atti presupposti e delle relative notificazioni, nonché dopo l’annullamento della compensazione per la campagna 2002/2003. I motivi su prescrizione, decadenza, duplicazione degli strumenti di recupero, omessa imputazione delle somme trattenute e necessità di una nuova cartella sono stati assorbiti. Sono stati annullati l’intimazione e gli atti presupposti nei limiti in cui sorreggevano la pretesa azionata, con salvezza delle ulteriori determinazioni amministrative. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    L’intimazione di pagamento presuppone una valida sequenza di riscossione e non può fondare l’esecuzione se la notificazione dell’atto presupposto è specificamente contestata e non è provata.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Ai fini della notificazione dell’intimazione di pagamento rileva l’avvenuta ricezione dell’atto presso l’indirizzo PEC del destinatario; l’eventuale irregolarità concernente il mittente non determina l’annullamento in assenza di concreta lesione del diritto di difesa.

  • art. 46 c.p.a.

    Le amministrazioni resistenti devono depositare gli atti e i documenti necessari a sostenere la propria posizione processuale, inclusa la prova della notificazione degli atti presupposti quando essa costituisce fatto costitutivo della pretesa di riscossione.

  • art. 64 c.p.a.

    La prova della notificazione della cartella presupposta grava sull’amministrazione quando il destinatario ne contesta specificamente l’avvenuta notificazione.

  • art. 10, comma 34, legge n. 119/2003

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla contestazione degli interessi, ma il TAR non ha deciso autonomamente il merito della questione, ritenendo comunque illegittima l’intimazione per la mancata prova degli atti presupposti e per l’inintelligibilità del debito.

  • art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    Costituisce il fondamento, secondo la difesa dell’agente della riscossione, degli interessi di mora; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non verificabile il titolo e la base di calcolo delle somme richieste.

  • art. 17 d.lgs. n. 112/1999

    Costituisce il fondamento, secondo la difesa dell’agente della riscossione, degli oneri di riscossione; nel caso concreto la loro debenza non era intelligibile in assenza degli atti presupposti e dei relativi conteggi.

  • d.l. n. 27/2019, convertito dalla legge n. 44/2019

    Disciplina il trasferimento dei residui AGEA all’agente della riscossione; il TAR non ha ritenuto decisiva la tesi sulla necessità di una nuova cartella, poiché l’illegittimità derivava comunque dalla mancata prova della notificazione della cartella indicata come presupposta.

  • regolamento CE n. 2988/1995, art. 3

    È stato richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’eccezione di prescrizione, rimasta assorbita per l’accoglimento della censura sulla mancata prova delle notificazioni e degli atti interruttivi.

  • art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973

    Riguarda l’atto di pignoramento presso terzi, rispetto al quale la ricorrente ha rinunciato alla domanda.

  • sentenza CGUE 27 giugno 2019, causa C-348/18

    Ha imposto, secondo il giudicato richiamato dal TAR, che la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati avvenga proporzionalmente ai quantitativi a disposizione di ciascun produttore e non mediante categorie prioritarie.

Massime di principio

  • Quando il destinatario contesta specificamente la notificazione della cartella presupposta, l’amministrazione o l’agente della riscossione deve fornire la prova della notificazione mediante il deposito dell’atto e delle relative ricevute; la semplice indicazione della data di notificazione nell’intimazione non è sufficiente.
  • L’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 presuppone la valida instaurazione della sequenza di riscossione e non può sorreggere l’esecuzione quando non sia provata la conoscenza legale della cartella presupposta.
  • La ricezione di un atto amministrativo presso l’indirizzo PEC del destinatario e la tempestiva proposizione del ricorso escludono, in assenza di concreta lesione della difesa, che eventuali irregolarità relative all’indirizzo PEC del mittente determinino l’invalidità della notificazione.
  • Un’intimazione che cumuli capitale, interessi, interessi di mora e oneri di riscossione deve consentire di ricostruire titolo, decorrenza e base di calcolo delle singole voci; in mancanza, la pretesa è illegittima per difetto di intelligibilità, soprattutto quando siano venuti meno o siano stati modificati i presupposti amministrativi del debito.
  • L’annullamento giudiziale del meccanismo di compensazione relativo a una specifica campagna produttiva impedisce di mantenere il relativo carico nella misura originaria e impone all’amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti, una nuova determinazione conforme ai criteri stabiliti dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEfficacia ed esecuzione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereVizi formali non invalidanti

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