Sentenza n. 1425/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, prima del giudizio, della sentenza del Tribunale Ordinario di Verona, sezione lavoro, recante condanna al pagamento di una somma
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Verona, sezione lavoro, pubblicata il 6 maggio 2025. Il ricorso è stato notificato il 30 dicembre 2025 e depositato il 1° gennaio 2026. Nelle more della camera di consiglio, il Ministero ha corrisposto la somma dovuta in esecuzione della sentenza. Il ricorrente ha quindi dichiarato che la propria pretesa creditoria era stata soddisfatta, chiedendo la conseguente declaratoria e la condanna dell’Amministrazione alle spese, poiché il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria del ricorrente mediante il pagamento intervenuto nelle more del giudizio. Quanto alle spese, ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’Amministrazione aveva adempiuto solo successivamente alla notifica del ricorso. Le spese sono state dichiarate non ripetibili per metà, anche in considerazione della definizione amministrativa della controversia e della mancata costituzione del Ministero; per la restante metà il Ministero è stato condannato al rimborso in favore del ricorrente, oltre accessori, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza, definito dal TAR una volta intervenuto l’adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato.
Massime di principio
- Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione adempie integralmente all’obbligo imposto dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
- Ai fini della regolazione delle spese, l’adempimento intervenuto dopo la notifica del ricorso per ottemperanza può comportare l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con imputazione delle spese all’Amministrazione che ha reso necessaria la proposizione del giudizio.
- La definizione amministrativa della controversia e la mancata costituzione dell’Amministrazione possono giustificare la dichiarazione di non ripetibilità di una parte delle spese, ferma la condanna al rimborso della restante parte a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Come è indicizzato
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