Cassazione Civile, Ordinanza n. 16204/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio, a seguito di sopralluogo e ai sensi della procedura DOCFA, aveva ripristinato per un’unità immobiliare sita in Roma la categoria C/1, classe 9, con attribuzione di rendita, in luogo della diversa proposta catastale avanzata dal contribuente. Il giudice tributario regionale aveva annullato l’atto ritenendone insufficiente la motivazione e censurando il confronto operato dall’Ufficio con immobili ritenuti non omogenei. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, sostenendo che l’avviso fosse sufficientemente motivato perché contenente tutti gli elementi essenziali e fondato su elementi oggettivi emersi nel contraddittorio e nel sopralluogo; 2) violazione delle norme catastali, deducendo che il classamento deve essere basato sulla redditività ordinaria e sulle caratteristiche oggettive e strutturali del bene, non sul suo uso concreto o su elementi transitori, e che la classificazione richiesta dal contribuente in E/7 non trovava supporto in modifiche strutturali né in idonei titoli urbanistici.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Ha affermato che l’avviso di classamento era motivato in modo sufficiente perché fondato sulle caratteristiche intrinseche dell’immobile rilevate in sopralluogo e sulla difformità rispetto ai dati DOCFA, così da consentire piena difesa al contribuente. Ha inoltre ribadito che la classificazione catastale va effettuata in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche oggettive dell’unità immobiliare, non al concreto uso temporaneo né alla qualità soggettiva del proprietario; nel caso di specie, l’asserita destinazione a luogo di culto non risultava supportata da interventi strutturali o da un idoneo titolo urbanistico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del controricorrente.
Norme richiamate
La motivazione dell’avviso è sufficiente quando consente di individuare i dati essenziali e, nei casi DOCFA, può essere soddisfatta dalla descrizione delle caratteristiche oggettive del bene e della classe attribuita, salvo che l’Ufficio si discosti da specifici elementi di fatto indicati dal contribuente, nel qual caso la motivazione deve essere più approfondita.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure sono state formulate come violazioni di legge catastale e di motivazione censurabili in cassazione.
art. 27 d.l. 23 gennaio 1993 n. 16, conv. in l. 24 marzo 1993 n. 75
Richiamato quale base della procedura DOCFA e del relativo regime motivazionale del classamento.
Richiamato quale disciplina della procedura DOCFA e del classamento catastale su proposta del contribuente.
r.d.l. n. 652 del 1939
Richiamato insieme alla normativa catastale quale fonte del sistema di determinazione della rendita.
l. n. 1249 del 1939
Richiamata per la disciplina del catasto edilizio urbano e della rendita catastale.
d.P.R. n. 1142 del 1949
Il classamento deve avere riguardo alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche influenti sul reddito, accertate con sopralluogo e riferite alle prevalenti consuetudini locali e alle caratteristiche costruttive dell’unità immobiliare.
d.l. n. 70 del 1988, conv. con l. n. 154 del 1988
Richiamato tra le fonti della disciplina catastale applicata al caso.
Richiamato per evidenziare che l’autorizzazione del Ministero non sostituisce il titolo edilizio richiesto ai fini urbanistici del cambio di destinazione d’uso.
Massime di principio
- Nel classamento catastale, la motivazione dell’avviso è sufficiente quando l’Ufficio indica gli elementi oggettivi rilevati sul bene e la classe attribuita, purché non disattenda specifici fatti allegati dal contribuente; se invece la divergenza riguarda la valutazione di fatti concreti dedotti dal dichiarante, la motivazione deve essere più analitica.
- La rendita catastale deve essere determinata in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche strutturali dell’unità immobiliare, accertate in una prospettiva oggettiva e reale, e non in base al mero uso contingente o temporaneo del bene.
- La natura soggettiva del proprietario, le finalità sociali dell’ente o l’attività concretamente svolta nel locale non sono di regola decisive per il classamento, salvo che incidano su caratteristiche oggettive del bene o siano previste come criteri classificatori in termini oggettivati.
- La diversa destinazione catastale invocata dal contribuente richiede elementi oggettivi di discontinuità rispetto alla precedente destinazione e, quando comporti mutamento di uso urbanisticamente rilevante, non può prescindere dai necessari titoli abilitativi edilizi.
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