Cassazione Penale, Ordinanza n. 24457/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la doglianza sulla qualificazione giuridica dei fatti non fosse sorretta da alcuna reale criticità e che l'impugnazione non rientrasse nei casi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Taranto che, a seguito di applicazione della pena concordata, gli aveva applicato anni 5 di reclusione ed euro 20.000 di multa per una pluralità di reati unificati dalla continuazione. Il ricorso era incentrato sulla dedotta erronea qualificazione giuridica dei fatti, con riferimento ai reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, 648 c.p., 23, comma 3, l. n. 110/1975 e 10 l. n. 497/1974. La Corte ha però rilevato che l'impugnazione era proposta fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché i motivi ammessi contro la sentenza di patteggiamento sono solo quelli relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, la qualificazione giuridica non presentava criticità e la censura era formulata in modo generico e assertivo.
Norme richiamate
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
L'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo entro il perimetro tassativo dei motivi indicati dalla norma.
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti, la Corte ne dichiara l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice richiamata per uno dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento.
Norma incriminatrice richiamata per uno dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento.
art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975
Norma incriminatrice richiamata per uno dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento.
art. 10, legge n. 497 del 1974
Norma incriminatrice richiamata per uno dei reati oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura che ecceda tale perimetro è inammissibile.
- La doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è scrutinabile solo se individua una concreta e specifica criticità della qualificazione adottata, non essendo sufficiente un rilievo generico o meramente assertivo.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla disciplina processuale.
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