Cassazione Penale, Ordinanza n. 24439/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato in materia di stupefacenti, con applicazione delle conseguenze economiche ex art. 616 c.p.p., cioè il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna resa dal G.U.P. del Tribunale di Milano a pena detentiva e pecuniaria per un episodio di detenzione e/o cessione di cocaina in continuazione, accertato in Milano in più date anteriori al 25 febbraio 2014. Con il primo motivo ha censurato la valutazione di attendibilità e utilizzabilità delle dichiarazioni rese da un coimputato in procedimento connesso. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione delle captazioni telefoniche e ambientali. Con il terzo motivo ha chiesto la riqualificazione del fatto nella fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la lieve entità. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché relativi a questioni di merito non devolute in appello e quindi non trattate nella sentenza impugnata; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, valorizzando la motivazione della Corte di appello che aveva escluso la lieve entità per il notevole quantitativo di cocaina, per l'inserimento dell'imputato in un contesto criminale qualificato e per il ruolo centrale da lui svolto, essendo l'unico ad avere accesso al nascondiglio dello stupefacente.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato quale norma sulla continuazione nel titolo di reato contestato e nella qualificazione del fatto oggetto di condanna.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice contestata per la condotta di detenzione/cessione di stupefacenti; la decisione conferma che il fatto integra la fattispecie base e non quella di lieve entità.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
invocato dalla difesa per la riqualificazione del fatto in ipotesi lieve; la Corte ne esclude l'applicabilità in ragione di quantità di droga, contesto criminale e ruolo dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
richiamato per le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che introducano per la prima volta questioni di merito non devolute con l'atto di appello e non trattate dalla sentenza impugnata.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti può essere respinta quando la motivazione di merito evidenzi elementi sintomatici di maggiore gravità, quali il rilevante quantitativo di droga, l'inserimento dell'agente in un contesto criminale qualificato e un ruolo operativo centrale nella disponibilità e distribuzione dello stupefacente.
- Il giudice di legittimità non può sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa lettura del compendio probatorio, se la decisione di merito è sorretta da argomentazioni razionali e coerenti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause ostative, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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