Cassazione Penale, Ordinanza n. 24442/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la percezione del reddito di cittadinanza in assenza di comunicazione di rilevanti vincite canalizzate su conti gioco a lui intestati. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, per gli anni 2019, 2020 e 2021 l'imputato aveva fruito del beneficio omettendo di indicare vincite per complessivi euro 65.776, condotta ritenuta idonea a integrare la fattispecie contestata in ragione dell'inclusione del conto gioco, quale componente del patrimonio mobiliare, nella nozione di 'altri strumenti e rapporti finanziari'. Nel ricorso si deducevano tre censure: 1) erronea conferma del giudizio di colpevolezza; 2) mancata concessione delle attenuanti generiche; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La difesa sosteneva, in sostanza, una diversa valutazione del fatto e della capacità a delinquere del prevenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la condotta omissiva contestata era stata accertata dai giudici di merito in modo logico e coerente con la disciplina del reddito di cittadinanza, che ricomprende anche il conto gioco nella nozione di patrimonio mobiliare. Ha reputato manifestamente infondati anche il secondo e il terzo motivo, poiché la negazione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale era sorretta da motivazione non irragionevole, fondata sull'assenza di elementi positivi, sulla non lieve offensività del fatto, sulla reiterazione della condotta e sulla mancata emersione di segni di resipiscenza. È stata quindi applicata la regola di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4 del 2019 conv. in l. n. 26 del 2019
La condotta di omessa comunicazione di elementi patrimoniali rilevanti, ai fini della fruizione del reddito di cittadinanza, integra la fattispecie contestata; nella nozione di patrimonio mobiliare rientra anche il conto gioco, in quanto rapporto finanziario rilevante.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di reddito di cittadinanza, la mancata comunicazione di vincite incassate e canalizzate su conti gioco intestati al beneficiario può integrare la fattispecie penale quando tali rapporti siano considerati componenti del patrimonio mobiliare rilevante ai fini dell'obbligo dichiarativo.
- Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente una condotta omissiva volontaria che incida sulla corretta rappresentazione della situazione patrimoniale richiesta dalla disciplina del beneficio.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittima quando il giudice di merito valorizzi, con motivazione non illogica, l'assenza di elementi positivi apprezzabili e la non lieve offensività del fatto.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata quando la reiterazione della condotta e l'assenza di segni di resipiscenza impediscano una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione della sentenza impugnata una diversa lettura del fatto o una nuova valutazione del merito, se la decisione di merito è sorretta da argomentazioni razionali.
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