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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24444/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato, sia pure con riduzione della pena da parte della Corte di appello, la responsabilità penale di un imputato ritenuto colpevole di aver omesso di comunicare all'ente erogatore del reddito di cittadinanza una circostanza sopravvenuta e rilevante, cioè l'essere stato sottoposto agli arresti domiciliari in data 23 settembre 2021, dopo avere già conseguito il beneficio. Con il ricorso per cassazione la difesa ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza, sostanzialmente contestando la rilevanza penale del fatto e chiedendo una rivalutazione del compendio probatorio. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché diretto a ottenere una diversa lettura delle prove, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta adeguata e coerente nel considerare penalmente rilevante l'omissione informativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza difensiva riproponeva una questione già decisa in modo pertinente nei gradi di merito, ossia la rilevanza penale dell'omessa comunicazione della sottoposizione agli arresti domiciliari quale informazione incidente sulla permanenza del diritto al reddito di cittadinanza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 4 del 2019

    La mancata comunicazione all'ente erogatore di una variazione rilevante, successiva all'ottenimento del reddito di cittadinanza, integra il fatto penalmente rilevante previsto dalla norma.

  • art. 7-ter d.l. n. 4 del 2019

    L'informazione omessa è qualificata come rilevante ai fini della sospensione del beneficio; la sua omissione assume rilievo penale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti di prova quando la sentenza di merito abbia già fornito una ricostruzione logica e adeguata dei fatti.
  • L'omessa comunicazione all'ente erogatore di una circostanza sopravvenuta, se espressamente rilevante ai fini della permanenza o sospensione di un beneficio pubblico, può integrare il reato previsto dalla disciplina speciale sul reddito di cittadinanza.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a riproporre questioni di merito già esaminate e risolte in modo congruo dai giudici territoriali, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso è dichiarato inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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