Cassazione Penale, Ordinanza n. 24441/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha rilevato che il motivo dedotto non rientra tra quelli tassativamente esperibili avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva concordato davanti al Tribunale di Catania l'applicazione della pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 1.700 di multa per un fatto di stupefacenti accertato a Catania il 18 giugno 2024, in relazione al reato di detenzione/cessione a fini di spaccio di lieve entità. Con il ricorso per cassazione, tramite il difensore, contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche nella sentenza di applicazione della pena concordata. La Suprema Corte rileva però che la doglianza esula dai casi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento, poiché non riguarda l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre, la concessione delle attenuanti generiche non risultava essere stata oggetto dell'accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Indica il reato oggetto della sentenza di patteggiamento, in materia di stupefacenti e nella forma di lieve entità.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
La sentenza di patteggiamento è impugnabile soltanto per i motivi tassativamente previsti dalla norma; le censure diverse sono inammissibili.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Costituisce la base per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per le conseguenze economiche accessorie.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è impugnabile in cassazione solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
- Nel patteggiamento non possono essere dedotte in cassazione doglianze relative a benefici o componenti del trattamento sanzionatorio che non abbiano formato oggetto dell'accordo tra le parti, salvo che integrino una delle specifiche ipotesi di impugnazione consentite.
- La richiesta di attenuanti generiche non può essere fatta valere come motivo di ricorso contro la sentenza di patteggiamento quando tale profilo non sia stato incluso nell'accordo e non vi sia una delle anomalie tipizzate dalla legge.
Come è indicizzato
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