Cassazione Penale, Ordinanza n. 24436/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. che aveva applicato, su richiesta concordata, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa ciascuno, nell'ambito di un procedimento penale in materia di stupefacenti, per fatti commessi in Capannori fino al 23 febbraio 2024. I ricorrenti contestavano il contenuto della decisione, ma l'ordinanza rileva che le doglianze erano generiche e che i ricorsi erano stati proposti fuori dei casi tassativamente previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché proposti al di fuori dei limiti di impugnabilità della sentenza di applicazione della pena concordata. Ha osservato che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, profili non ravvisabili nel caso concreto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
Consente la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sentenza di applicazione della pena concordata è impugnabile in cassazione solo per motivi espressamente e tassativamente indicati dalla legge; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non sono deducibili censure generiche sul contenuto della decisione se non si collocano nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto fuori dai casi consentiti, la Corte dichiara l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24439/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24441/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24442/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24443/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24444/2025 del 03/07/2025
- ordinanza_penale · 3 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 24446/2025 del 03/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →