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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24436/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. che aveva applicato, su richiesta concordata, la pena di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa ciascuno, nell'ambito di un procedimento penale in materia di stupefacenti, per fatti commessi in Capannori fino al 23 febbraio 2024. I ricorrenti contestavano il contenuto della decisione, ma l'ordinanza rileva che le doglianze erano generiche e che i ricorsi erano stati proposti fuori dei casi tassativamente previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché proposti al di fuori dei limiti di impugnabilità della sentenza di applicazione della pena concordata. Ha osservato che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, profili non ravvisabili nel caso concreto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della pena concordata è impugnabile in cassazione solo per motivi espressamente e tassativamente indicati dalla legge; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non sono deducibili censure generiche sul contenuto della decisione se non si collocano nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso avverso il patteggiamento è proposto fuori dai casi consentiti, la Corte dichiara l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale

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