Cassazione Penale, Ordinanza n. 24443/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per la coltivazione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità. Il ricorrente deduceva un solo motivo: la difesa contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta fosse meritevole di esclusione della punibilità. La Corte rileva però che la censura riproponeva questioni di merito già esaminate e disattese dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato la potenziale crescente offensività della coltivazione, consistita in cinque piante già in fase di infiorescenza, ritenendo dunque non trascurabile l'entità del fatto.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, perché meramente reiterativo di doglianze già valutate e correttamente respinte in appello, e perché fondato su una diversa lettura del compendio fattuale non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice che punisce la condotta di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità; nel caso concreto è stata ritenuta integrata.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta presentava una offensività non trascurabile, anche in ragione della presenza di cinque piante già in infiorescenza e della potenziale crescita dell'offesa.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta, pur formalmente riconducibile a un'ipotesi di lieve entità, presenti elementi concreti di offensività non trascurabile, valutati anche in chiave prognostica sulla potenziale evoluzione del pregiudizio.
- La valutazione sulla tenuità del fatto richiede un apprezzamento complessivo delle circostanze concrete del caso; la presenza di una coltivazione con più piante già in fase di infiorescenza può legittimamente escludere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa lettura del fatto e delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, se la motivazione impugnata è sorretta da argomenti logici e giuridicamente corretti.
- Il ricorso è inammissibile quando il motivo riproduce censure già adeguatamente esaminate e disattese nella sentenza impugnata senza evidenziare un vero vizio di legittimità.
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