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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19351/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (servizio postale)

La controversia

La controversia nasce dal pagamento di un assegno di traenza non trasferibile emesso all'ordine di un beneficiario e negoziato da un ufficio postale a favore di persona diversa dal legittimo prenditore. La società assicurativa, che aveva emesso l'assegno nell'ambito di una convenzione con la banca emittente, ha chiesto il risarcimento del danno per l'importo dell'assegno, sostenendo che il pagamento fosse avvenuto in violazione dell'art. 43 della legge assegni. Il tribunale ha accolto la domanda; la corte d'appello ha confermato, ritenendo che l'operatore postale non avesse provato di aver agito con la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., e negando anche il concorso di colpa della danneggiata per aver spedito l'assegno tramite posta ordinaria. Nel ricorso per cassazione, la società postale ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43 r.d. n. 1736/1933, in relazione agli artt. 1218, 1176, comma 2, e 1992 c.c. e alla normativa sulla carta d'identità e sull'identificazione personale, sostenendo di aver correttamente identificato il presentatore mediante documenti esibiti e di aver quindi assolto all'onere di provare la propria diligenza; 2) violazione dell'art. 83 d.P.R. n. 156/1973, del d.m. 26 febbraio 2004 e dell'art. 1227, comma 1, c.c., per non avere la corte territoriale riconosciuto il concorso di colpa della creditrice che aveva inviato il titolo con posta ordinaria, esponendolo a rischio di sottrazione e pagamento a soggetto non legittimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla natura contrattuale della responsabilità della banca negoziatrice o del soggetto che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario. Ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui non ha considerato liberatoria, ai fini dell'art. 1176, comma 2, c.c., la prova dell'identificazione del presentatore mediante documento d'identità non alterato, senza che la legge imponga ulteriori verifiche generalizzate. Ha inoltre ribadito che la spedizione dell'assegno per posta ordinaria integra una condotta colposa idonea a fondare il concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 r.d. n. 1736/1933

    "Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento"

    La disposizione si applica anche all'assegno di traenza con clausola di intrasferibilità e fonda una responsabilità di natura contrattuale della banca negoziatrice o del soggetto che paga il titolo a persona non legittimata; il debitore può liberarsi provando di aver agito con la diligenza professionale richiesta.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La diligenza esigibile dall'intermediario è quella professionale dell'operatore qualificato; la sua valutazione è un giudizio di diritto sindacabile in cassazione se in contrasto con gli standards dell'ordinamento e della realtà sociale.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato per inquadrare la responsabilità come contrattuale e per affermare che il debitore può andare esente da responsabilità solo provando l'esatto adempimento o la non imputabilità dell'inadempimento.

  • art. 1992 c.c.

    È menzionato nel motivo di ricorso come norma richiamata a sostegno della tesi difensiva, senza un'autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    La spedizione dell'assegno per posta ordinaria, in caso di successiva sottrazione e incasso da parte di terzi non legittimati, integra una condotta colposa del mittente idonea a fondare il concorso di colpa e la riduzione del risarcimento.

  • art. 83 d.P.R. n. 156/1973

    È richiamato nel motivo sul servizio postale, senza che la Corte ne faccia una specifica ricostruzione autonoma diversa dal tema del concorso colposo.

  • d.m. 26 febbraio 2004

    È menzionato nel motivo di ricorso in relazione alla carta della qualità del servizio postale; la Corte non ne ricava una regola contraria ai principi affermati sul concorso di colpa.

  • d.P.R. n. 445/2000

    La carta d'identità è indicata come fondamentale strumento di identificazione personale, escludendo che l'intermediario debba compiere, in via generale, accertamenti ulteriori non previsti dalla legge.

  • d.lgs. n. 231/2007

    La normativa antiriciclaggio è richiamata per mostrare che, nei rapporti con la clientela, l'identificazione può avvenire mediante il semplice controllo di un documento d'identità non scaduto, salvo ipotesi particolari.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione, articolati come violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È citato per la trattazione in camera di consiglio del controricorso e della memoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per rinviare alle argomentazioni delle precedenti pronunce conformi.

Massime di principio

  • La responsabilità del soggetto che paga o negozia un assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario ha natura contrattuale da contatto sociale e non oggettiva; il debitore può liberarsi provando di avere osservato la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.
  • Nel giudicare la diligenza dell'intermediario nella identificazione del presentatore, il giudice deve fare riferimento agli standards normativi e sociali effettivamente vigenti: il controllo di un documento d'identità valido, in assenza di segni di alterazione del titolo, è normalmente sufficiente, non essendo esigibili ulteriori verifiche generalizzate non previste dalla legge.
  • La clausola di intrasferibilità mira non solo a garantire il pagamento al beneficiario, ma soprattutto a impedire la circolazione del titolo; perciò l'operatore che paga a soggetto non legittimato risponde salvo prova liberatoria dell'adempimento diligente.
  • La spedizione di un assegno per posta ordinaria, quando poi il titolo venga sottratto e riscosso da un terzo, costituisce condotta colposa del mittente idonea a integrare il concorso di colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., perché espone volontariamente il titolo a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza.

Come è indicizzato

MaterieMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

Testo integrale

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