Cassazione Civile, Ordinanza n. 10704/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativo all'anno 2014, emesso nei confronti del titolare di un centro trasmissione dati e, in solido, della società bookmaker estera. La società ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato il rigetto del ricorso originario. In Cassazione ha proposto nove motivi: uno preliminare sulla violazione del diritto alla trattazione orale e sul rinvio per emergenza pandemica; un secondo preliminare sulla mancata traduzione in inglese dell'atto impositivo; un motivo pregiudiziale e tre motivi di merito centrati sulla compatibilità unionale dell'imposta e sull'erronea individuazione del soggetto passivo e del presupposto territoriale; un motivo sulla dedotta violazione della direttiva IVA; un motivo sulla mancata applicazione dell'esimente per obiettiva incertezza normativa; e un motivo sulle spese di lite. La società sosteneva, in sintesi, che l'imposta non potesse gravare sul bookmaker estero, che vi fosse violazione dei principi UE di non discriminazione e legittimo affidamento, che il tributo avesse rilevanza incompatibile con l'IVA, che l'atto fosse invalido per mancata traduzione e che dovesse applicarsi l'esimente sanzionatoria per incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi preliminari: la censura sulla pubblica udienza non era attinente al decisum; la mancata traduzione dell'avviso non comportava nullità, mancando una specifica previsione normativa e non essendo stato provato un concreto pregiudizio difensivo. Ha inoltre escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando la consolidata giurisprudenza unionale e costituzionale sulla non discriminazione della disciplina italiana dell'imposta unica sulle scommesse. Nel merito ha confermato che, per l'anno 2014, il bookmaker estero era soggetto passivo dell'imposta in via solidale, che il presupposto impositivo è l'organizzazione e raccolta delle scommesse svolta in Italia e non la sede estera del bookmaker, che non vi è violazione dell'art. 401 della direttiva IVA perché il tributo non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA, e che non ricorreva alcuna obiettiva incertezza normativa dopo la legge interpretativa del 2010. Anche la doglianza sulle spese è stata respinta o dichiarata inammissibile: la liquidazione delle spese a favore dell'Agenzia assistita da funzionari è conforme alla disciplina del processo tributario, mentre la mancata compensazione non è sindacabile in cassazione come vizio di motivazione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 56 TFUE
Non osta a una normativa nazionale che assoggetti a imposta le scommesse raccolte sul territorio italiano e, in solido, gli operatori esteri mandanti dei CTD, se la disciplina non è discriminatoria e rispetta la proporzionalità.
art. 267 TFUE
Non ricorrono i presupposti per il rinvio pregiudiziale quando la questione è già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale e non vi è dubbio interpretativo rilevante.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
Consente agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse purché non abbiano carattere di imposta sul volume d'affari; il tributo in esame non è un'IVA camuffata.
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Il soggetto passivo dell'imposta unica è chiunque gestisca, anche senza concessione e anche telematicamente, concorsi pronostici o scommesse, anche per conto di terzi stabiliti all'estero.
art. 1, comma 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220
Norma interpretativa che chiarisce l'ambito soggettivo dell'imposta e prevede la responsabilità solidale del mandante estero; per le annualità successive al 2011 è applicabile anche ai rapporti precedenti ma ancora in corso.
art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220
Esplicita gli obiettivi pubblici della disciplina del gioco, tra cui tutela dei consumatori, ordine pubblico, contrasto al gioco minorile, infiltrazioni criminali ed evasione fiscale.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288
Richiamata quale base della delega per il riordino dell'imposta unica sulle scommesse.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La mancata traduzione dell'atto impositivo non ne comporta di per sé invalidità in assenza di una specifica previsione e di una concreta prova del pregiudizio difensivo.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nella censura sull'esimente per obiettive condizioni di incertezza, ma ritenuto non applicabile al periodo d'imposta 2014.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la liquidazione delle spese di lite a favore dell'Amministrazione finanziaria anche se assistita da funzionari, secondo la disciplina vigente.
La condanna alle spese segue il principio di soccombenza.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la mancata compensazione non è censurabile in cassazione nei termini dedotti.
Richiamato per la censura di omessa pronuncia, ma la doglianza è stata ritenuta infondata/inammissibile.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa, ma senza accoglimento della censura.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente, senza incidenza sull'esito per quanto riguarda la pretesa violazione del contraddittorio.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente in tema di equo processo e udienza pubblica, ma la censura è stata respinta.
art. 53 Cost.
Utilizzato dalla Corte costituzionale per spiegare il limite di incostituzionalità della retroattiva traslazione dell'imposta solo per il periodo anteriore al 2011.
art. 16 decreto ministeriale 10 marzo 2006, n. 111
Prevede il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica da parte del concessionario.
art. 1, comma 644, lett. g), L. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato quale disciplina della base imponibile forfetaria dell'imposta unica sulle scommesse.
Massime di principio
- L'imposta unica sulle scommesse colpisce l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano, non la sola conclusione del contratto o la sede estera del bookmaker.
- Per le annualità successive al 2011, la disciplina interpretativa del 2010 rende soggetti passivi anche gli operatori privi di concessione e i loro mandanti esteri, con responsabilità solidale, senza che ciò integri di per sé discriminazione o violazione della libertà di prestazione dei servizi.
- La mancata traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario non determina automaticamente nullità: occorre una specifica previsione normativa o la prova di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione di diritto unionale è già stata chiarita da una giurisprudenza consolidata e il giudice nazionale dispone di criteri sufficienti per decidere.
- Il tributo speciale sui giochi e sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e può quindi cumularsi con l'IVA ai sensi dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE.
- L'esimente per obiettive condizioni di incertezza normativa non opera quando, per l'annualità considerata, la norma interpretativa già aveva chiarito il regime applicabile e il rapporto negoziale poteva essere rimodulato in funzione della nuova disciplina.
- In tema di spese nel processo tributario, l'Amministrazione assistita da propri funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese secondo la tariffa prevista, con riduzione stabilita dalla legge; la compensazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
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