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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12022/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dal licenziamento disciplinare intimato a un portiere di notte, sorpreso addormentato durante il turno di servizio. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso, escludendo la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo e applicando la tutela reintegratoria attenuata, perché il fatto era stato ricondotto a una previsione del contratto collettivo che sanzionava con misura conservativa la sospensione del lavoro senza giustificato motivo. La società datrice ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione di norme codicistiche sui doveri del prestatore e della disciplina della giusta causa, nonché della clausola collettiva, sostenendo che l’addormentamento integrasse giusta causa; (2) violazione anche dell’art. 3 l. n. 604/1966, per avere escluso quantomeno un notevole inadempimento idoneo al giustificato motivo soggettivo; (3) violazione dell’art. 18 St. lav., degli artt. 1362 e 1363 c.c. e della clausola collettiva, per l’asserita errata sussunzione del fatto in una fattispecie punita con sanzione conservativa; (4) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle doglianze relative all’utilizzo di un CCNL diverso e non prodotto; (5) e (6) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione a una mail del direttore e a una deposizione testimoniale, deduzioni però riferite a passaggi motivazionali qualificati dalla stessa ricorrente come obiter dicta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, nei licenziamenti disciplinari, la contrattazione collettiva vincola in senso favorevole al lavoratore: se il fatto addebitato è sussunto dal giudice in una previsione collettiva che prevede una sanzione conservativa, il licenziamento è illegittimo e opera la tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, St. lav. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, perché questi avevano escluso elementi aggravanti estranei alla previsione collettiva e avevano compiuto un giudizio di proporzionalità riservato al merito, non censurabile in cassazione nei limiti invocati dalla ricorrente. Il quarto motivo è stato respinto perché la corte territoriale aveva comunque deciso sulla base del CCNL richiamato dalla società sin dal primo grado, implicitamente pronunciando sulla questione della sua utilizzabilità. Gli ultimi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché diretti contro passaggi motivazionali meramente ad abundantiam e non costituenti ratio decidendi. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sussistenza della giusta causa di licenziamento disciplinare; la Corte ribadisce che la sua applicazione va esclusa quando il fatto sia ricondotto dalla contrattazione collettiva a sanzione conservativa.

  • art. 2104 c.c.

    Invocato tra le norme sui doveri del lavoratore, ma non accolto quale base decisiva per affermare la legittimità del recesso.

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro dei doveri del dipendente, senza effetto sul rigetto.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato per la graduazione delle sanzioni disciplinari; la Corte valorizza invece la prevalenza della valutazione collettiva più favorevole al lavoratore.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non è ritenuto sufficiente a sovvertire la valutazione di proporzionalità del giudice di merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne fa applicazione autonoma decisiva.

  • art. 138, n. 7, lett. b) CCNL Settore Turismo Alberghi – Confcommercio

    La Corte lo interpreta come previsione che punisce con sanzione conservativa la sospensione del lavoro senza giustificato motivo; se il fatto concreto vi rientra, il licenziamento non è legittimo.

  • art. 3 l. n. 604/1966

    Richiamato per il giustificato motivo soggettivo; la Corte non accoglie la tesi del notevole inadempimento.

  • art. 18, commi 4 e 5, l. n. 300/1970

    Applicato nel senso che, quando il fatto rientra tra le condotte punite con sanzione conservativa dal contratto collettivo, opera la tutela reintegratoria attenuata del comma 4.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per la censura interpretativa della clausola collettiva e della mail; i relativi motivi non sono accolti.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato per la censura interpretativa della clausola collettiva e della mail; i relativi motivi non sono accolti.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità per omessa pronuncia; la Corte ritiene che la questione sia stata comunque decisa implicitamente.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità per omessa pronuncia; non emerge violazione decisiva.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro della censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per censurare valutazioni di prova, ma i motivi sono dichiarati inammissibili perché rivolti contro argomenti non decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato come norma modificativa del regime dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei licenziamenti disciplinari, la previsione del contratto collettivo che qualifichi un determinato comportamento come punibile con sanzione conservativa vincola il giudice in senso favorevole al lavoratore e impedisce di ritenere legittimo il licenziamento per quel medesimo fatto.
  • Quando il fatto addebitato rientra nella tipizzazione collettiva di un illecito disciplinare di grado inferiore, il recesso datoriale è privo di giustificazione e può dar luogo alla tutela reintegratoria attenuata prevista dall’art. 18, comma 4, St. lav.
  • Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione espulsiva è riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per radicale mancanza di motivazione, per motivazione incomprensibile o per omesso esame di un fatto decisivo nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Non è consentito proporre in cassazione censure contro argomentazioni svolte solo ad abundantiam, poiché esse non costituiscono ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • In tema di pronuncia sul gravame, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione risulti comunque decisa, anche implicitamente, dalla struttura argomentativa della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàGiudicato

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