Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30427/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, con qualifica di ispettore di primo livello e responsabilità su più punti vendita, fu licenziato per giusta causa dopo contestazione disciplinare. In primo grado il Tribunale, dapprima in fase sommaria, dispose la reintegrazione; poi, in opposizione, ritenne provati alcuni addebiti ma non abbastanza gravi da integrare la giusta causa, dichiarò risolto il rapporto e riconobbe solo l’indennità risarcitoria. La Corte d’Appello respinse sia il reclamo del lavoratore, che mirava alla reintegrazione, sia quello della società. Il lavoratore ricorse per cassazione con tre motivi: dedusse violazione degli artt. 18 Stat. lav., 225 CCNL commercio e delle norme sull’interpretazione contrattuale, sostenendo che i fatti accertati erano puniti dal contratto collettivo con sanzioni conservative e quindi avrebbero imposto la tutela reintegratoria; lamentò inoltre omesso esame di un fatto decisivo; denunciò infine omessa pronuncia sulla domanda subordinata relativa alla tipizzazione collettiva della condotta. La società propose ricorso incidentale con due motivi: censurò l’omesso esame di plurimi fatti decisivi e denunciò violazione degli artt. 2119 c.c., 3 L. 604/1966 e 18 Stat. lav., sostenendo che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valorizzato la gravità degli inadempimenti alla luce delle mansioni fiduciario-responsabili del lavoratore. La Cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi del ricorso incidentale e, quanto al ricorso principale, ha giudicato inammissibile la censura sulle norme ermeneutiche per difetto di specificità e infondate le altre doglianze: ha affermato che i fatti accertati consistevano in condotte omissive di mancata esecuzione di specifici doveri lavorativi, non in mera esecuzione negligente, e quindi non erano sussumibili nell’art. 225 CCNL; ha inoltre escluso che il rinvio generico ai doveri d’ufficio contenuto nel CCNL potesse integrare la tipizzazione richiesta dall’art. 18, comma 4, Stat. lav. Ne è seguito il rigetto del ricorso principale, l’inammissibilità dell’incidentale e la compensazione delle spese, con aggravio del contributo unificato per entrambe le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del lavoratore e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la giusta causa di licenziamento ma anche la reintegrazione, ritenendo applicabile la tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, Stat. lav. e non quella reintegratoria ex comma 4. La Corte ha ritenuto che le condotte contestate fossero omissioni di specifici obblighi di lavoro, non riconducibili alla sanzione conservativa prevista dal CCNL, la quale richiede una tipizzazione puntuale del fatto disciplinare. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre disposto il pagamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito; la doglianza è inammissibile se mira solo a una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    La dedotta omissione di pronuncia è infondata quando la questione risulta comunque esaminata o assorbita nella motivazione complessiva.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e unitario; non è ammissibile dedurre una pluralità di fatti come se ciascuno integrasse singolarmente il requisito della decisività.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, ma non vi è violazione se la questione è stata comunque trattata nella motivazione o risulta assorbita dall’impianto decisorio.

  • art. 2119 c.c.

    La giusta causa richiede un inadempimento di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto; il giudizio resta affidato all’apprezzamento del caso concreto.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    Il richiamo al giustificato motivo non può essere usato per sostituire il sindacato di merito sulla gravità della condotta e sulla proporzionalità della sanzione.

  • art. 18, co. 4, L. n. 300/1970

    La tutela reintegratoria presuppone che il fatto sia espressamente punito dal contratto collettivo con sanzione conservativa e che la fattispecie sia tipizzata in modo sufficientemente specifico.

  • art. 18, co. 5, L. n. 300/1970

    Quando il fatto sussiste ma non integra la fattispecie tipizzata dal CCNL come punibile con sanzione conservativa, trova applicazione la tutela indennitaria.

  • art. 1362 c.c.

    La censura di violazione dei canoni ermeneutici del contratto è inammissibile se non indica quale canone sia stato violato e in che punto della motivazione.

  • art. 1363 c.c.

    La doglianza interpretativa deve essere specifica e riferita a un preciso passaggio motivazionale; il mero dissenso sul risultato interpretativo non basta.

  • art. 225 ccnl commercio

    La previsione collettiva sulla sanzione conservativa per "esecuzione negligente del lavoro" non copre le condotte qualificate come mancata esecuzione di specifici doveri lavorativi.

  • art. 220 ccnl commercio

    Il generico richiamo all’obbligo di osservare scrupolosamente i doveri d’ufficio è troppo ampio per integrare una tipizzazione disciplinare idonea a fondare la tutela reintegratoria.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1-quater

    In caso di esito sfavorevole dell’impugnazione, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti, attività riservata al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede un fatto storico decisivo e specifico; non è configurabile quando il ricorrente cumuli una pluralità di circostanze eterogenee.
  • La reintegrazione in caso di licenziamento disciplinare richiede che il fatto contestato sia espressamente ricompreso dal contratto collettivo tra le ipotesi punibili con sanzione conservativa, con una tipizzazione sufficientemente puntuale.
  • Una previsione collettiva generica sui doveri d’ufficio non basta, da sola, a fondare la tutela reintegratoria prevista per i fatti sanzionabili in via conservativa.
  • Quando la condotta accertata consiste nella mancata esecuzione di specifici obblighi lavorativi, essa non può essere automaticamente ricondotta alla nozione di mera esecuzione negligente prevista dal contratto collettivo.
  • Il giudizio sulla gravità dell’inadempimento ai fini della giusta causa resta un apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge effettivamente dedotta.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.