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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30386/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una assicurata a ottenere la pensione supplementare a carico della Gestione separata. Il giudice di merito aveva riconosciuto il trattamento applicando la disciplina più favorevole vigente al momento in cui si erano maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia, ritenendo irrilevante che la domanda amministrativa di pensione supplementare fosse stata presentata solo in epoca successiva all'entrata in vigore della normativa più restrittiva del 2011. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo violazione di legge e sostenendo che, trattandosi di prestazione autonoma, i requisiti anagrafici e contributivi dovessero essere verificati con riferimento alla normativa vigente al momento della domanda amministrativa, non potendosi estendere alla pensione supplementare i regimi di salvaguardia previsti per la pensione principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che la pensione supplementare è un beneficio autonomo rispetto alla pensione principale e che la domanda amministrativa non è un mero atto di impulso, ma elemento della fattispecie cui è ancorata la decorrenza della prestazione. Perciò, il requisito anagrafico va valutato alla stregua della disciplina vigente al momento della domanda di pensione supplementare, non del momento di maturazione dei requisiti per la pensione principale. È stata quindi cassata la sentenza di appello e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    unico motivo di ricorso per violazione di legge

    è il parametro processuale utilizzato per denunciare l'errore di diritto della sentenza impugnata

  • art. 5, L. 12 agosto 1962, n. 1338

    richiamato dall'INPS tra le norme asseritamente violate in tema di pensione supplementare

  • art. 1, comma 2, d.m. 2 maggio 1996, n. 282

    richiamato dall'INPS; disciplina la pensione supplementare nella Gestione separata

  • art. 1, commi 6 e 7, L. 23 agosto 2004, n. 243

    richiamato nel ricorso, ma ritenuto non estensibile alla fattispecie della pensione supplementare

  • art. 1, commi 1 e 5, L. 24 dicembre 2007, n. 247

    richiamato nel ricorso tra le norme sulla disciplina pensionistica

  • art. 24, comma 6, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    considerato dalla Corte come disciplina vigente alla data della domanda; rilevante per determinare i requisiti anagrafici della pensione supplementare

  • art. 24, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    la Corte esclude l'applicabilità della salvaguardia prevista da questa norma alla pensione supplementare, perché riferita al trattamento principale

  • art. 1, comma 20, L. 8 agosto 1995, n. 335

    interpretato come rinvio recettizio al regime della gestione interessata, comunque aggiornabile in base alle modifiche normative successive

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio

Massime di principio

  • La pensione supplementare costituisce una prestazione autonoma rispetto al trattamento pensionistico principale, sia quanto alla decorrenza sia quanto ai criteri di calcolo.
  • Ai fini della pensione supplementare, il requisito anagrafico deve essere verificato con riferimento alla disciplina vigente al momento della presentazione della domanda amministrativa, poiché la domanda integra un elemento della fattispecie costitutiva della prestazione.
  • La domanda amministrativa per la pensione supplementare non è solo un atto di impulso procedimentale o una mera condizione di proponibilità, ma il momento al quale l'ordinamento ancora la decorrenza del diritto/prestazione.
  • Le norme di salvaguardia previste per l'accesso alla pensione principale di vecchiaia o anzianità, per il loro carattere eccezionale, non sono estensibili alla pensione supplementare in assenza di espresso richiamo.
  • Il rinvio contenuto nella disciplina della Gestione separata va letto come rinvio al regime della gestione di appartenenza, ma tale rinvio deve essere coordinato con le modifiche normative sopravvenute nel tempo.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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