Cassazione Civile, Ordinanza n. 30386/2023 del 02/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una assicurata a ottenere la pensione supplementare a carico della Gestione separata. Il giudice di merito aveva riconosciuto il trattamento applicando la disciplina più favorevole vigente al momento in cui si erano maturati i requisiti per la pensione di vecchiaia, ritenendo irrilevante che la domanda amministrativa di pensione supplementare fosse stata presentata solo in epoca successiva all'entrata in vigore della normativa più restrittiva del 2011. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo violazione di legge e sostenendo che, trattandosi di prestazione autonoma, i requisiti anagrafici e contributivi dovessero essere verificati con riferimento alla normativa vigente al momento della domanda amministrativa, non potendosi estendere alla pensione supplementare i regimi di salvaguardia previsti per la pensione principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che la pensione supplementare è un beneficio autonomo rispetto alla pensione principale e che la domanda amministrativa non è un mero atto di impulso, ma elemento della fattispecie cui è ancorata la decorrenza della prestazione. Perciò, il requisito anagrafico va valutato alla stregua della disciplina vigente al momento della domanda di pensione supplementare, non del momento di maturazione dei requisiti per la pensione principale. È stata quindi cassata la sentenza di appello e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
unico motivo di ricorso per violazione di legge
è il parametro processuale utilizzato per denunciare l'errore di diritto della sentenza impugnata
art. 5, L. 12 agosto 1962, n. 1338
richiamato dall'INPS tra le norme asseritamente violate in tema di pensione supplementare
art. 1, comma 2, d.m. 2 maggio 1996, n. 282
richiamato dall'INPS; disciplina la pensione supplementare nella Gestione separata
art. 1, commi 6 e 7, L. 23 agosto 2004, n. 243
richiamato nel ricorso, ma ritenuto non estensibile alla fattispecie della pensione supplementare
art. 1, commi 1 e 5, L. 24 dicembre 2007, n. 247
richiamato nel ricorso tra le norme sulla disciplina pensionistica
art. 24, comma 6, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
considerato dalla Corte come disciplina vigente alla data della domanda; rilevante per determinare i requisiti anagrafici della pensione supplementare
art. 24, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
la Corte esclude l'applicabilità della salvaguardia prevista da questa norma alla pensione supplementare, perché riferita al trattamento principale
art. 1, comma 20, L. 8 agosto 1995, n. 335
interpretato come rinvio recettizio al regime della gestione interessata, comunque aggiornabile in base alle modifiche normative successive
art. 385, terzo comma, c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio
Massime di principio
- La pensione supplementare costituisce una prestazione autonoma rispetto al trattamento pensionistico principale, sia quanto alla decorrenza sia quanto ai criteri di calcolo.
- Ai fini della pensione supplementare, il requisito anagrafico deve essere verificato con riferimento alla disciplina vigente al momento della presentazione della domanda amministrativa, poiché la domanda integra un elemento della fattispecie costitutiva della prestazione.
- La domanda amministrativa per la pensione supplementare non è solo un atto di impulso procedimentale o una mera condizione di proponibilità, ma il momento al quale l'ordinamento ancora la decorrenza del diritto/prestazione.
- Le norme di salvaguardia previste per l'accesso alla pensione principale di vecchiaia o anzianità, per il loro carattere eccezionale, non sono estensibili alla pensione supplementare in assenza di espresso richiamo.
- Il rinvio contenuto nella disciplina della Gestione separata va letto come rinvio al regime della gestione di appartenenza, ma tale rinvio deve essere coordinato con le modifiche normative sopravvenute nel tempo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30417/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30422/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30423/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30426/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30427/2023 del 02/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 30469/2023 del 02/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →