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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30469/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una lavoratrice part-time, assunta nel 2015 e licenziata per ragioni disciplinari nel gennaio 2017, aveva impugnato il recesso ottenendo in primo grado la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, la reintegrazione e il risarcimento, oltre ad altre somme retributive. In appello, la società datrice aveva ottenuto la riforma parziale della decisione: rigetto delle domande sulle differenze per lavoro supplementare/straordinario, ma conferma dell'illegittimità del licenziamento; la lavoratrice aveva visto respingere anche la domanda per indennità di cassa. In cassazione, la società ha sostenuto che la Corte d'appello avesse applicato erroneamente l'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, perché il fatto materiale contestato (alterco verbale con una cliente) sarebbe stato comunque sussistente. La lavoratrice, con ricorso incidentale, ha denunciato omesso esame di fatti decisivi in relazione sia alle differenze per lavoro supplementare e/o straordinario sia all'indennità di cassa. La Corte ha ritenuto infondato il ricorso principale, affermando che la tutela reintegratoria attenuata si applica anche quando il fatto, pur materialmente avvenuto, sia privo di illiceità/offensività/antigiuridicità apprezzabile ai fini disciplinari. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale: quanto al lavoro supplementare/straordinario perché la censura mirava a una rivalutazione del merito e non indicava un fatto storico decisivo omesso; quanto all'indennità di cassa perché il vizio dedotto era in realtà omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ma il motivo era privo di specificità e autosufficienza. Il giudizio di legittimità si è concluso con rigetto del ricorso principale, inammissibilità di quello incidentale e compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società, confermando la decisione d'appello che aveva riconosciuto l'illegittimità del licenziamento e l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della lavoratrice, sia nella parte relativa al lavoro supplementare/straordinario sia in quella relativa all'indennità di cassa. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato anche dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015

    La tutela reintegratoria attenuata si applica non solo quando il fatto materiale non sia provato, ma anche quando il fatto, pur verificatosi materialmente, sia privo di illiceità, offensività o antigiuridicità rilevante sul piano disciplinare.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    I principi elaborati in tema di tutela reintegratoria attenuata dopo la riforma Fornero sono richiamati come criteri generali applicabili anche al regime del d.lgs. 23/2015.

  • L. n. 92/2012

    La giurisprudenza formatasi sulla riforma dell'art. 18 viene richiamata come base dei principi poi estesi al nuovo regime dei licenziamenti.

  • art. 5 L. n. 604/1966

    L'onere di provare la sussistenza del fatto contestato resta in capo al datore di lavoro; il d.lgs. 23/2015 non ha escluso tale regola generale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del ricorso principale, ma la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è stato richiamato dalla lavoratrice, ma la Corte ha escluso l'ammissibilità della censura perché mirava in sostanza a una nuova valutazione del merito o a dedurre un'omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza sull'indennità di cassa era, in sostanza, una censura di omessa pronuncia, ma non era formulata con la necessaria specificità.

  • art. 220 ccnl

    Richiamato dalla Corte d'appello per valutare la condotta disciplinare contestata, ma non decisivo ai fini del rigetto in cassazione.

  • art. 225, comma 4, terzo alinea, ccnl terziario

    Richiamato per la valutazione della gravità della condotta, ma la Cassazione ha fondato la decisione principalmente sulla diversa ratio dell'insussistenza del fatto in senso disciplinare.

  • artt. 16 e 17 d.lgs. n. 66/2003

    Richiamati nel ricorso incidentale, ma ritenuti non pertinenti rispetto alla motivazione della Corte d'appello, imperniata sulla concreta autodeterminazione dell'orario di lavoro.

Massime di principio

  • In materia di licenziamento disciplinare, la tutela reintegratoria attenuata può operare anche quando il fatto sia avvenuto nella sua materialità, purché il comportamento contestato risulti privo di quella illiceità/offensività/antigiuridicità che lo renda disciplinarmente rilevante.
  • Il datore di lavoro resta gravato dell'onere di provare il fatto contestato; la disciplina dei nuovi assunti non esclude la regola generale di cui all'art. 5 L. 604/1966.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una motivazione autonoma e sufficiente, l'eventuale censura che colpisca solo una motivazione secondaria non può condurre alla cassazione.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo realmente omesso; non può essere usato per sollecitare una rivalutazione delle prove o per contestare il merito dell'apprezzamento istruttorio.
  • La denuncia di omessa pronuncia deve essere veicolata come violazione dell'art. 112 c.p.c. e richiede una specifica individuazione del petitum e della causa petendi trascurati dal giudice di merito.
  • Per il lavoro supplementare e straordinario, la prova del superamento dell'orario e della mancata fruizione dei riposi o dei recuperi deve essere rigorosa e non può essere sostituita da affermazioni generiche o da deposizioni lacunose.
  • La presunzione di continuità della prestazione lavorativa tra inizio e fine giornata non opera quando il lavoratore abbia concreta autonomia nell'autodeterminazione dei tempi di lavoro e delle pause.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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