Cassazione Civile, Ordinanza n. 30422/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro svolto da una lavoratrice alle dipendenze di un consorzio pubblico di ricerca, con contratti a tempo determinato e collaborazioni succedutisi tra il 2001 e il 2008. In primo grado il tribunale aveva accertato l’esistenza di un rapporto subordinato a tempo determinato nel periodo 9.4.2001-31.1.2005, aveva escluso la conversione dei contratti e aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione lorda prevista dal CCNL di comparto come parametro ex art. 36 Cost. In appello la corte territoriale aveva confermato in parte la decisione, ma aveva ricalcolato il dovuto, limitando le somme, escludendo il profilo superiore invocato dalla lavoratrice e negando le domande risarcitorie. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme e dei CCNL, sostenendo che il giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva vincolasse anche sul criterio di calcolo della retribuzione per il lavoro straordinario e che la corte d’appello non potesse rideterminare il dovuto; ha inoltre censurato la valutazione delle mansioni e il rigetto della domanda risarcitoria ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che i giudici di merito non avessero considerato la sua impugnativa stragiudiziale del verbale di conciliazione del 13.6.2008 e sostenendo che tale verbale fosse una mera dichiarazione di scienza, sottoscritta senza adeguata interlocuzione con il conciliatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo la prima censura del primo motivo, limitatamente alla violazione del giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva e al conseguente criterio di calcolo della retribuzione dovuta, rilevando che il giudicato aveva già statuito l’utilizzo del CCNL di settore quale parametro di quantificazione anche per l’orario di lavoro indicato, inclusi i più ampi orari osservati periodicamente. Ha inoltre ribadito che, nel pubblico impiego, il CCNL di comparto è conoscibile d’ufficio dal giudice e che il trattamento dovuto, in caso di prestazione lavorativa resa senza valida regolarizzazione, è quello proprio di un rapporto pubblico regolare, con applicazione dell’art. 2126 c.c. salvo illiceità dell’attività. È invece stata respinta la doglianza sulle mansioni e sul profilo professionale, ritenuta una richiesta di nuova valutazione del merito non scrutinabile in cassazione; è stata pure respinta la censura sulla domanda risarcitoria, perché l’indennità ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001 tutela un bene diverso rispetto alle differenze retributive da CCNL e, in ogni caso, all’epoca dei fatti la norma non si applicava agli enti di ricerca. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il fatto dedotto non era decisivo e la doglianza ex artt. 115 e 116 c.p.c. si risolveva in una critica alla valutazione delle prove di merito. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge è stata scrutinata solo nei limiti della chiara individuabilità delle doglianze, anche quando più profili sono stati veicolati in un unico motivo.
L’onere di specificità del ricorso richiede una chiara esposizione delle ragioni della censura, non la formale indicazione esatta della rubrica del vizio.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non è più deducibile il vizio di motivazione in termini di insufficienza o contraddittorietà; è ammissibile solo l’omesso esame di un fatto decisivo nei limiti attuali della norma.
art. 36 Cost.
Il CCNL è stato utilizzato come parametro di quantificazione della giusta retribuzione spettante alla lavoratrice.
Ha applicazione generale nelle prestazioni di lavoro rese alle dipendenze di una pubblica amministrazione, salvo che l’attività sia illecita per contrasto con norme imperative o diritti fondamentali.
Per il trattamento dovuto al lavoratore va fatto riferimento al contratto collettivo di comparto applicabile al rapporto pubblico regolare.
L’indennità risarcitoria prevista da tale norma non coincide con le differenze retributive dovute in applicazione del CCNL; inoltre, secondo la Corte, all’epoca dei fatti non si applicava agli enti di ricerca.
artt. 1 e 5 R.D.L. n. 692/1923
Indicati dalla corte territoriale come disciplina del lavoro straordinario per il periodo anteriore al 14.4.2003.
Richiamato per il periodo successivo al 14.4.2003 come disciplina del lavoro straordinario.
La sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito e non consente in cassazione una revisione della valutazione delle prove, salvo uso di prove non dedotte o disapplicazione di prove legali.
Ai fini della tempestività delle deduzioni rileva il contenuto del ricorso introduttivo di primo grado.
Richiamato per il rinvio alla motivazione di altra decisione della Corte in tema di applicabilità dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 agli enti di ricerca.
Massime di principio
- Quando una sentenza non definitiva contiene una statuizione coperta da giudicato sul criterio di quantificazione del credito retributivo, il giudice successivo non può rideterminare il dovuto in modo incompatibile con quel comando, salvo limiti oggettivi del giudicato stesso.
- Nel pubblico impiego il giudice deve acquisire d’ufficio il contratto collettivo applicabile e confrontarlo con mansioni, comparto e livello dedotti, senza che l’erronea indicazione del CCNL escluda il diritto alla corretta qualificazione del trattamento.
- L’art. 2126 c.c. si applica in via generale alle prestazioni lavorative rese alle dipendenze di una pubblica amministrazione, riconoscendo al lavoratore il trattamento proprio di un rapporto regolare, salvo illiceità dell’attività per contrasto con norme imperative o diritti fondamentali.
- La domanda di differenze retributive fondata sul CCNL e la domanda di indennità risarcitoria prevista dall’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 hanno causa petendi e bene della vita differenti e non sono sovrapponibili.
- In cassazione non è consentito trasformare la contestazione sulla valutazione delle mansioni e delle prove in un vizio motivazionale o in una violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la denuncia è ammissibile solo nei casi di utilizzo di prove non dedotte, fuori dai limiti legali, o di disapplicazione di prove legali.
- Dopo la riforma del 2012 il vizio di motivazione è deducibile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo, non già per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
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