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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30423/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di una parrocchia, assunto come sacrista e addetto anche alle pulizie, ha impugnato il licenziamento intimatogli per motivo oggettivo nel luglio 2013, fondato sulle asserite difficoltà economiche dell’ente e sulla soppressione del posto. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’impugnativa, ritenendo provate le difficoltà economiche, l’effettiva soppressione della posizione e l’impossibilità di repêchage, anche perché il lavoratore era l’unico dipendente; aveva inoltre escluso ogni rilievo della posizione del comune, ritenuto estraneo al rapporto. In cassazione il lavoratore ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 5 l. 604/1966, degli artt. 115, 414 nn. 4 e 5 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il datore non avesse provato né la crisi economica né l’impossibilità di ricollocarlo, che la riduzione dell’orario proposta nel 2012 non fosse rilevante e che le mansioni fossero state solo esternalizzate o svolte dai fedeli; con il secondo motivo ha lamentato la disciplina delle spese di lite, invocando Corte cost. n. 77/2018, sostenendo che il lavoratore non dovrebbe essere gravato delle spese quando contesti un recesso fondato su elementi nella disponibilità del datore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e promiscuo nella deduzione di vizi di violazione di legge e di motivazione, perché in sostanza mirava a ottenere una nuova valutazione del merito già compiuta dalla Corte territoriale; ha inoltre rilevato la mancata osservanza degli oneri di specificità e localizzazione/documentazione della proposta di riduzione dell’orario e l’inammissibilità del vizio di omesso esame di fatti decisivi, anche per la doppia conforme. Ha poi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, affermando che il sindacato di legittimità sulle spese è limitato al divieto di porle a carico della parte vittoriosa, mentre la compensazione e la liquidazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore del comune controricorrente e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato; nessuna pronuncia sulle spese è stata resa nei confronti della parrocchia per la tardività del suo controricorso.

Norme richiamate

  • art. 5, L. n. 604/1966

    Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore deve allegare e provare le ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione o al funzionamento dell’impresa e l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni.

  • art. 3, L. n. 604/1966

    È richiamato come base del giustificato motivo oggettivo, in relazione alla soppressione del posto e alle esigenze organizzative.

  • art. 41 Cost.

    È evocato dal ricorrente in relazione alla libertà di iniziativa economica del datore, ma senza accoglimento del motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma le censure sono state considerate in realtà dirette contro il merito.

  • art. 414, nn. 4 e 5 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla specificità delle allegazioni, senza esito favorevole.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova, in particolare quanto alla prova del giustificato motivo oggettivo e del repêchage.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per dedurre violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame è dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti e per la doppia conforme.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Impone l’onere di trascrivere/localizzare/depositare gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 369, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per l’onere di deposito della documentazione rilevante.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito nel giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Presuppone l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Richiamata dal ricorrente per contestare la condanna alle spese nei giudizi di impugnazione del licenziamento, ma il motivo è stato respinto in rito.

  • Cass. S.U. n. 23745/2020

    Richiamata per il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione.

  • Cass. S.U. n. 8950/2022

    Richiamata per l’onere di specificità e di localizzazione degli atti/documenti rilevanti.

  • Cass. S.U. n. 34469/2019

    Richiamata sul medesimo onere di localizzazione e deposito degli atti.

  • Cass. S.U. n. 8053/2014

    Richiamata sui limiti del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • Cass. S.U. n. 8054/2014

    Richiamata sui limiti del vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • Cass. n. 29102/2019

    Richiamata per ribadire i presupposti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

  • Cass. n. 32159/2018

    Richiamata per i requisiti del licenziamento economico e del repêchage.

  • Cass. n. 10435/2018

    Richiamata per i requisiti del licenziamento economico e del repêchage.

  • Cass. n. 19613/2017

    Richiamata sul potere discrezionale del giudice di merito in tema di spese.

  • Cass. n. 8421/2017

    Richiamata sul potere discrezionale del giudice di merito in tema di spese.

  • Cass. Sez. 6 n. 24502/2017

    Richiamata sul potere discrezionale del giudice di merito in tema di spese.

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro deve provare sia l’effettiva esigenza organizzativa o economica posta a base del recesso sia l’impossibilità di un diverso impiego del lavoratore nell’organizzazione aziendale.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: il motivo è inammissibile se non indica con precisione quali affermazioni della sentenza impugnata siano in contrasto con le norme invocate.
  • Il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede la chiara individuazione di un fatto storico realmente decisivo; non è utilizzabile per contestare una pluralità indistinta di circostanze o per sollecitare una diversa lettura del materiale istruttorio, specie in presenza di doppia conforme.
  • Chi deduce in cassazione questioni fondate su documenti o atti processuali deve rispettare gli oneri di specificità, trascrizione/localizzazione e deposito previsti dal codice di rito.
  • Il sindacato di legittimità sulle spese di lite è limitato al rispetto del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa; la compensazione e la liquidazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
  • La tardiva notificazione del controricorso impedisce la sua considerazione ai fini delle spese nei confronti del controricorrente tardivo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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