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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30426/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente apicale di una divisione commerciale di una società editoriale ha agito deducendo di essere stato progressivamente emarginato e dequalificato nello svolgimento delle mansioni di vicedirettore generale commerciale della Divisione Pubblicità, fino allo svuotamento sostanziale del ruolo; ha inoltre sostenuto che tale demansionamento avesse inciso sulla qualificazione del rapporto come rapporto di pseudo-dirigenza e rendesse illegittimo il successivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla società nel giugno 2016, in realtà pretestuoso e privo di reale nesso con una effettiva riorganizzazione aziendale. In primo grado era stata ritenuta nulla la domanda introduttiva, mentre in appello la nullità è stata esclusa ma le domande sul demansionamento, sui danni e sull’illegittimità del licenziamento sono state respinte. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione dell’art. 2103 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la dequalificazione nonostante le allegazioni e le prove; violazione delle norme sul risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale e del danno non patrimoniale per non avere riconosciuto il danno alla professionalità e alla salute; violazione della disciplina limitativa del licenziamento e dello Statuto dei lavoratori per avere negato che, in ragione del demansionamento, il ricorrente dovesse essere considerato pseudo-dirigente e quindi non licenziabile se non nei limiti propri dei lavoratori non dirigenziali; violazione della contrattazione collettiva dei dirigenti industria per avere ritenuto giustificato il recesso nonostante la pretesa arbitrarietà della scelta datoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo, formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e una diversa ricostruzione dei fatti circa l’esistenza del demansionamento e dello svuotamento delle mansioni, profilo estraneo al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e non dedotto correttamente neppure come omesso esame di un fatto decisivo. Ha poi dichiarato assorbiti i motivi sul danno professionale e sul danno alla salute, perché presupponevano l’accertamento della condotta illecita datoriale, non riconosciuta nei fatti di causa. È stato ritenuto assorbito anche il motivo sulla qualificazione di pseudo-dirigente, essendo costruito sul medesimo presupposto del demansionamento escluso. Infine, il motivo relativo alla giustificatezza del licenziamento è stato ritenuto inammissibile perché ancora una volta fondato sulla contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito; la Corte ha comunque richiamato il principio secondo cui, per il dirigente, è sufficiente un motivo sorretto da ragioni apprezzabili e non arbitrarie, senza necessità di una verifica analitica delle condizioni del recesso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2103 c.c.

    Disciplina del divieto di demansionamento; la censura non può risolversi in una diversa lettura delle prove per sovvertire l’accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la responsabilità datoriale e il danno da inadempimento, ma la censura è stata assorbita per mancanza di accertamento della condotta illegittima.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di danno risarcibile, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di liquidazione equitativa del danno, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per il danno da fatto illecito, ma le censure sono state assorbite poiché è mancato l’accertamento del fatto illecito.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per il danno non patrimoniale, ma la censura è stata assorbita.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda errori nell’individuazione o nell’interpretazione della norma, non la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il ricorrente non ha correttamente veicolato una censura di omesso esame di un fatto storico decisivo, perché ha chiesto un nuovo giudizio sul merito.

  • art. 3 l. 604/1966

    Richiamato in relazione al giustificato motivo oggettivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata sulla contestazione del fatto.

  • art. 10 l. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’applicabilità della disciplina limitativa del licenziamento al pseudo-dirigente.

  • art. 18 l. 300/1970

    Richiamato dal ricorrente per la tutela contro il licenziamento illegittimo; la relativa censura è stata assorbita/inammissibile.

  • artt. 19 e 23 c.c.n.l. Dirigenti Industria del 25.11.2009

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la pretestuosità del recesso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • artt. 19 e 23 c.c.n.l. Dirigenti Industria del 30.12.2014

    Richiamati dal ricorrente con la medesima finalità, ma senza esito favorevole.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il procedimento camerale in cassazione e per il deposito dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dalla parte ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è inammissibile quando, sotto la veste della censura di diritto, si mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. attiene all’erronea individuazione o interpretazione della norma astratta, non alla contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
  • Le censure sul danno da dequalificazione, sulla lesione della professionalità e sul danno alla salute presuppongono l’accertamento di una condotta datoriale illecita; se tale condotta non è ritenuta provata, i motivi risarcitori restano assorbiti.
  • La qualificazione del lavoratore come pseudo-dirigente non può essere affermata in cassazione se poggia esclusivamente sulla contestazione del fatto storico del demansionamento, già escluso dal giudice di merito.
  • Nel licenziamento del dirigente non è necessaria una verifica analitica di tutti i presupposti propri del giustificato motivo oggettivo dei lavoratori subordinati non dirigenziali: è sufficiente che il recesso sia sorretto da ragioni apprezzabili e non arbitrarie, idonee a escludere la rottura ingiustificata del rapporto fiduciario.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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