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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30417/2023 del 02/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una dipendente provinciale per il pagamento dell'indennità premio di fine servizio prevista dall'art. 9 D.L.C.P.S. n. 207/1947, con riferimento a periodi di servizio non di ruolo prestati dal 1979 al 1984 presso la Provincia, in seguito ad assunzione ai sensi dell'art. 26 l. n. 285/1977. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la domanda riguardasse il computo di periodi anteriori al 30 giugno 1998 e quindi una materia devoluta al giudice amministrativo. La ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 63 e 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la domanda non mirava al riconoscimento originario del diritto all'indennità, ma solo alla correzione dell'errore di quantificazione compiuto con una delibera del 2002, atto di mera gestione del rapporto successivo al 30 giugno 1998; perciò la giurisdizione sarebbe spettata al giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione amministrativa ex art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 è eccezionale e che, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il 30 giugno 1998 radica la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo anteriore. Poiché il rapporto era cessato nel 2002 e la domanda riguardava l'esatto computo di un trattamento di fine servizio divenuto esigibile dopo quella data, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Frosinone, anche per le spese del giudizio di legittimità, previa dichiarazione della giurisdizione ordinaria.

Norme richiamate

  • art. 9 D.L.C.P.S. n. 207/1947

    individua la base normativa dell'indennità premio di fine servizio richiesta dalla dipendente per i periodi non di ruolo.

  • art. 26 l. n. 285/1977

    costituisce il titolo dell'assunzione del rapporto non di ruolo richiamato nella vicenda.

  • artt. 63 e 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001

    sono le norme sulla giurisdizione nel pubblico impiego contrattualizzato; la Corte ribadisce che la permanenza della giurisdizione amministrativa è eccezionale e che, se il rapporto/unitario inadempimento si protrae oltre il 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta al giudice ordinario anche per la parte anteriore.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la deroga che conserva la giurisdizione del giudice amministrativo per rapporti sorti prima del 30 giugno 1998 ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente.
  • Quando la domanda del lavoratore concerne un unico inadempimento o una prestazione unitaria dell'amministrazione, la prosecuzione del rapporto oltre il 30 giugno 1998 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario anche per le componenti anteriori a tale data, evitando la frammentazione della tutela.
  • In tema di trattamento di fine servizio, se il rapporto di lavoro cessa dopo il 30 giugno 1998 e la pretesa riguarda l'esatto computo dell'emolumento maturato ed esigibile alla cessazione, la controversia appartiene al giudice ordinario.
  • Ai fini della giurisdizione rileva la natura unitaria della prestazione richiesta e non la sola collocazione temporale di singoli periodi di servizio presi in considerazione per la quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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