Cassazione Civile, Ordinanza n. 05559/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da una licenza per finita locazione intimata dalla locatrice in relazione a un immobile ad uso commerciale sito in Santarcangelo di Romagna. Il conduttore si è opposto alla convalida dichiarandosi disponibile a rilasciare l’immobile solo previo pagamento dell’indennità per perdita dell’avviamento ex art. 34 l. n. 392/1978, quantificata in 18 mensilità del canone. Nel giudizio è intervenuta la figlia del conduttore, affermando di essere la reale conduttrice in forza di un contratto di affitto d’azienda comprensivo del rapporto di locazione. Il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto e ha riconosciuto l’indennità di avviamento; la Corte d’appello ha confermato. In cassazione la locatrice ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c. e omessa decisione sulla richiesta di estromissione dell’interveniente, oltre a vizio motivazionale; 2) violazione degli artt. 34 e 36 l. n. 392/1978 per asserita insussistenza del diritto all’indennità di avviamento, poiché il conduttore non esercitava più attività d’impresa; 3) violazione degli artt. 1175, 1176, 1337, 1366 e 1375 c.c. e delle norme sull’indennità di avviamento, sostenendo che il conduttore avrebbe taciuto in mala fede la cessazione dell’attività e avrebbe consentito alla figlia di esercitare l’impresa nei locali, con conseguente estraneità dell’interveniente; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata condanna alle spese dell’interveniente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c. per insufficiente e confusa esposizione sommaria dei fatti di causa, tale da non consentire la chiara comprensione della vicenda sostanziale e processuale. Ha poi evidenziato che i singoli motivi erano comunque intrinsecamente inammissibili, anche per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., in quanto fondati su documenti e circostanze non adeguatamente localizzati o chiariti nel loro rilievo processuale. Il primo motivo è stato ritenuto incomprensibile nella parte relativa all’intervento e comunque inammissibile anche per il profilo ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché mirava in sostanza a una rivisitazione del merito e perché la sentenza di appello era in doppia conforme. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per carenza di autosufficienza e per l’uso di documenti non specificamente indicati. Il quarto motivo è stato qualificato come un mero "non motivo", essendo subordinato all’accoglimento del primo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 34 l. 27 luglio 1978, n. 392
richiamato come base del diritto all’indennità per perdita dell’avviamento nelle locazioni commerciali, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile
art. 36 l. 27 luglio 1978, n. 392
invocato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del rapporto di locazione e della pretesa indennità di avviamento
richiamato quale base dell’ordinanza di rilascio emessa nel corso del procedimento di sfratto/locatizio
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
indicati come parametri di censura per violazione di legge e vizio motivazionale; la Corte osserva che le censure formulate non superano il vaglio di ammissibilità
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
la Corte lo applica come requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione; la carenza di esposizione sommaria chiara e completa dei fatti comporta inammissibilità
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiede la specifica indicazione/localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione determina l’inammissibilità dei motivi
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
in caso di doppia conforme preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni
invocato per sostenere il difetto di interesse ad agire dell’interveniente
richiamato in relazione all’intervento volontario nel processo e alla richiesta di estromissione
invocato dalla ricorrente per denunciare la violazione dei doveri di correttezza
invocato come parametro di diligenza nella conduzione del rapporto
richiamato in relazione alla buona fede nelle trattative e nel comportamento precontrattuale
invocato per l’interpretazione del contratto secondo buona fede
richiamato per la esecuzione del contratto secondo buona fede
invocato per la condanna alle spese di lite della parte intervenuta
richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite
richiamato dalla Corte per evidenziare che la doglianza sulle spese era costruita come conseguenza dell’ipotetico accoglimento del primo motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il presupposto per il raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione sommaria dei fatti chiara, completa e autosufficiente, tale da consentire alla Corte di comprendere la vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti o agli atti.
- La violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c. comporta l’inammissibilità quando la narrazione dei fatti sia oscura, lacunosa o non consenta di individuare le ragioni delle censure.
- L’art. 366, n. 6, c.p.c. impone al ricorrente di indicare specificamente e localizzare gli atti e documenti su cui fonda le doglianze; il ricorso che si fondi su documenti non adeguatamente indicati è inammissibile.
- In presenza di "doppia conforme" di merito, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito sotto forma di censura motivazionale quando la doglianza si risolva nella mera contrapposizione alle valutazioni del giudice di merito.
- Quando un motivo di ricorso dipende logicamente dall’accoglimento di un altro motivo, esso può essere privo di autonomia e quindi non configurare una censura effettiva se il motivo presupposto è inammissibile.
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