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Sentenza

Sentenza del 16/05/2024 n. 13682 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda sei cartelle per tassa automobilistica relative agli anni 2005-2007 e 2009-2011, incluse in un avviso di iscrizione ipotecaria che comprendeva anche altri crediti per bolli e ICI. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso per due cartelle di cui era stata omessa la notifica; la CTR aveva confermato tale decisione, ritenendo regolarmente notificate le altre cartelle e precisando che l’agente era intervenuto in una procedura immobiliare per far valere un credito chirografario, non assistito da ipoteca. In Cassazione A.A. ha proposto cinque motivi: 1) travisamento delle prove e vizi della notificazione, sostenendo che le cartelle fossero state notificate dal messo comunale e per compiuta giacenza senza prova della raccomandata informativa; 2) irregolarità della consegna al fratello; 3) illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per € 5.326,26 e mancato preavviso; 4) decadenza o prescrizione per una cartella; 5) decadenza o prescrizione per le altre cartelle. I motivi contestavano anche la valutazione delle prove e la motivazione della CTR.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente non aveva indicato quando e dove avesse sollevato la specifica contestazione sulla modalità di notifica, né riprodotto le relate; inoltre, la richiesta tendeva a ottenere una nuova valutazione delle prove e l’errore percettivo prospettato era eventualmente da far valere con revocazione. Il secondo motivo è stato respinto: per le cartelle consegnate dal messo al fratello presso la residenza risultava inviata la successiva raccomandata informativa; le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili. Il terzo motivo è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte infondato: non è stato documentato il dedotto travisamento dell’atto di intervento e le censure su soglia e preavviso dell’ipoteca non erano state specificamente riferite ai precedenti gradi; la CTR aveva comunque accertato che non vi era ipoteca, ma un intervento chirografario nella procedura esecutiva immobiliare. Il quarto e il quinto motivo, relativi a prescrizione e decadenza, sono stati dichiarati assorbiti, poiché fondati sulla contestata nullità delle notifiche. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese: € 2.000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell' art. 60 , comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973 , mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento

    Per la notificazione eseguita dal messo comunale o speciale a un consegnatario diverso dal destinatario, la Corte richiama l’obbligo di spedire la raccomandata informativa; secondo il principio citato, non occorre che sia con avviso di ricevimento. Nel caso concreto, la documentazione attestava l’invio della raccomandata successiva per le cartelle consegnate al fratello.

  • Art. 60, comma 1, lettere a) e b-bis), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata

    Quando il messo consegna l’atto a una persona diversa dal contribuente, deve inserirlo in busta sigillata e dare notizia della notificazione al destinatario con raccomandata. La Corte precisa che, per il principio giurisprudenziale richiamato, è sufficiente una raccomandata semplice, senza necessità dell’avviso di ricevimento.

  • Art. 395, n. 4, cod. proc. civ.

    la doglianza si incentra su un'erronea percezione del fatto riguardante la notifica, il quale, al più avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione della sentenza per revocazione, ai sensi dell' art. 395 , n. 4, cod. proc. civ.

    L’errore percettivo su un fatto processuale, quale la modalità con cui sarebbe stata eseguita la notificazione, non può essere trasformato in una richiesta di nuova valutazione probatoria in Cassazione; se ne ricorrono i presupposti, va fatto valere con la revocazione.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C.

    La Cassazione non è sede per ridiscutere la scelta e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito. La censura non può essere usata per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti, salvo i limiti propri del controllo di legittimità.

  • Art. 115 cod. proc. civ.

    la violazione dell' art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale

    La disposizione non consente di contestare in Cassazione il mero apprezzamento delle prove. La sua violazione è denunciabile nei casi delimitati indicati dalla Corte: omissione di una prova decisiva specificamente dedotta oppure fondamento della decisione su fatti erroneamente ritenuti notori o sulla scienza personale del giudice.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, salva la verifica che il versamento sia effettivamente dovuto.

Massime di principio

  • In Cassazione, chi contesta la notificazione deve indicare con precisione quale vizio deduce, quando lo ha sollevato nei gradi di merito e dove si trovano gli atti che lo dimostrano; è normalmente necessario riprodurre o localizzare le relate e la documentazione rilevante.
  • La Cassazione non riconsidera liberamente le prove né ricostruisce nuovamente i fatti: il dissenso sulla valutazione probatoria non basta a fondare un ricorso, e un errore percettivo sul fatto può richiedere, ricorrendone i presupposti, la revocazione.
  • Quando un messo consegna un atto tributario a persona diversa dal destinatario, si applicano le formalità previste per la consegna a terzi, inclusa la comunicazione al destinatario mediante raccomandata; secondo il principio richiamato nella decisione, è sufficiente la raccomandata semplice.
  • Le eccezioni di prescrizione o decadenza basate sulla nullità della notificazione possono restare assorbite quando la contestazione sulla notifica non supera il vaglio di ammissibilità o viene respinta.
  • Occorre distinguere l’iscrizione ipotecaria dall’intervento dell’agente della riscossione in una procedura esecutiva: se il credito è fatto valere in via chirografaria e il giudice accerta che non vi è ipoteca, le censure relative ai presupposti e al preavviso dell’iscrizione ipotecaria richiedono una specifica contestazione e un supporto documentale nei gradi di merito.

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