Cassazione Civile, Ordinanza n. 25804/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Le parti ricorrenti avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta a titolo di fornitura di energia elettrica. In primo grado contestavano l'ammissibilità del procedimento monitorio per asserita illiquidità e incertezza del credito, la mancata produzione delle fatture richiamate negli estratti contabili, l'assenza di prova dei consumi reali per mancanza delle letture del contatore e, in via subordinata, l'eventuale prescrizione quinquennale. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, revocando il decreto e condannando la creditrice anche per lite temeraria. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo errata la valutazione sull'onere della prova e sulla non contestazione, nonché inammissibile il deposito documentale tardivo. In cassazione le ricorrenti hanno denunciato violazione di plurime norme processuali e sostanziali, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente dichiarato tardive le note di variazione prodotte in primo grado, omesso di considerare una dichiarazione confessoria della creditrice, trascurato la mancata prova delle letture del contatore, dei conguagli, dei consumi e delle tariffe applicabili, e reso una motivazione apparente e contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero, da un lato, nella mera elencazione delle norme asseritamente violate senza un confronto specifico tra precetto normativo e motivazione della sentenza impugnata; dall'altro, in censure rivolte sostanzialmente alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove, attività riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che le doglianze sul vizio motivazionale non integravano un omesso esame di un fatto decisivo, ma miravano a ottenere un nuovo giudizio sul merito. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico delle ricorrenti, con statuizione anche sul contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifico confronto con la decisione impugnata
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e al principio di non contestazione
richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
richiamato con riferimento ai termini istruttori e alla dedotta tardività del deposito documentale
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate
richiamato in tema di confessione
richiamato in tema di confessione giudiziale
richiamato in tema di efficacia della confessione
richiamato in tema di prova legale/confessione
richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova
art. 26, commi 2 e 4, d.P.R. n. 633/1972
richiamato in relazione alle note di variazione fiscale e alla dedotta confessione della controparte
art. 111 Cost.
richiamato con riferimento al vizio di motivazione e al giusto processo
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
interpretato nel senso che il motivo di ricorso per violazione di legge deve contenere uno specifico confronto tra norma e sentenza impugnata
solo menzionato nella difesa di merito come possibile eccezione di prescrizione quinquennale
richiamato per la decisione di primo grado resa con sentenza semplificata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere dedotto con la sola elencazione delle norme asseritamente violate: è necessario confrontare il contenuto precettivo della norma con la motivazione della sentenza impugnata e spiegare in concreto il contrasto.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove; l'accertamento dei fatti e la scelta delle risultanze istruttorie più attendibili appartengono al giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non sono sufficienti contestazioni relative a argomentazioni difensive, singoli elementi istruttori o alla complessiva ricostruzione del materiale probatorio.
- La denuncia di motivazione apparente, illogica o contraddittoria non è ammissibile quando, nella sostanza, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
- Nel processo di legittimità il principio di non contestazione e la ripartizione dell'onere della prova possono essere censurati solo se la doglianza si traduce in una reale violazione di norme processuali o sostanziali e non in una mera diversa lettura delle emergenze istruttorie.
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